T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-06-2011, n. 5451

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino jugoslavo, impugna il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha respinto la sua richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio e formazione professionale ex art. 27, comma 1, lett. f) del d.lgs. 286/98 in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il provvedimento è motivato sull’assunto della impossibilità, per mancanza di apposita previsione normativa, della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, avendo il ricorrente già terminato il periodo di formazione.

Il ricorrente espone nel ricorso di aver ottenuto in data 27.2.2004 il permesso di soggiorno per tirocinio professionale ex art. 27, comma 1, lett. f, prorogato fino al 31.8.2005.

In data 27.1.2006 il ricorrente provvedeva a chiedere il rinnovo – conversione dell’originario permesso di soggiorno per tirocinio e formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, istanza che l’amministrazione respingeva con il provvedimento in esame.

Il ricorso è articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’istanza cautelare è stata accolta all’udienza

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 40, commi 9 e 23 e dell’art. 14, comma 6 del DPR nonché l’eccesso di potere sotto svariati profili.

Il motivo è fondato.

Il sesto comma dell’articolo 14 del DPR 394/1999 prevede infatti la possibilità per gli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia di ottenere la conversione del loro titolo di soggiorno, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nel rispetto dei limiti delle quote. In tali casi la norma specifica che la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

Tale disposizione si pone chiaramente come eccezione rispetto al principio, richiamato dalla Questura, di cui al comma 23, dell’art. 40 DPR 394/1999, ultima parte, secondo il quale: "I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall’ articolo 14, comma 5."

Il difetto di coordinamento, a causa del quale in detta norma non è stato citato anche il sesto comma dell’art. 14, infatti, non può certamente privare di effetti tale chiarissima previsione normativa, in base alla quale la conversione del permesso di soggiorno per tirocinio e formazione deve pacificamente ritenersi ammessa.

Il provvedimento impugnato, dunque, laddove ha affermato che il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. f) d.lgs. 286/98 non possa essere convertito in permesso per lavoro subordinato, è incorso in una violazione di norma regolamentare, non tenendo conto delle eccezioni contenute nella stessa fonte regolamentare che consentono invece – nel caso di specie – la conversione.

Il ricorso, dunque, deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo di impugnazione, concernente la violazione del principio di partecipazione procedimentale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *