Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 16-06-2011, n. 24167 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 15 ottobre 2010, il Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su 43 box – destinati ad attività commerciali e situati in una area a destinazione agricola – non previamente assentiti da permesso di costruire, per la edificazione dei quali ha ritenuto configurabile la contravvenzione prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c. I Giudici, dopo avere escluso che il reato fosse prescritto, hanno evidenziato, benchè gli immobili fossero ultimati, le necessità cautelari dal momento che il loro utilizzo da parte di una significativa pluralità di persone incideva negativamente sullo assetto territoriale con aggravio del carico urbanistico.

Per l’annullamento della ordinanza, l’indagata L.G. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che il Tribunale non ha preso in considerazione le deduzioni difensive dalle quali emergeva che l’edificazione era opera del precedente proprietario del sito ora defunto;

– che i manufatti, utilizzati come depositi, non aggravano il carico urbanistico in quanto non richiedono l’incremento di strutture o opere collettive che si determina in caso di costruzioni di insediamenti primari.

Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.

Per la applicazione di una misura cautelare reale, necessita che vi siano indizi di commissione di un reato che integrano il c.d. fumus commissi delicti e le esigenze di prevenzione che giustificano il sequestro preventivo; non è richiesto che l’autore del reato sia già individuato tanto è vero che la misura è applicabile anche nei procedimenti contro ignoti.

Di conseguenza, la censura della indagata è inconferente nella presenta fase incidentale e sarà esaminata dal Giudice della cognizione principale.

In merito alla seconda deduzione, è appena il caso di rilevare come il fondamento della cautela reale consiste nella esigenza di tutelare la collettività in relazione al protrarsi della attività criminosa o dei suoi effetti; il vincolo mira ad impedire la commissione di altri reati o il protrarsi nel tempo e dilatarsi in intensità delle conseguenze del già commesso reato.

La contravvenzione edilizia, anche quando la condotta antigiuridica si è esaurita con l’ultimazione delle opere abusive, può continuare a riverberare i suoi effetti negativi sul bene protetto, cioè, sullo equilibrato sviluppo ed ordinato assetto del territorio.

Spetta al Giudice di merito verificare se la permanenza dell’opera eretta in violazione degli strumenti urbanistici vigenti sia un elemento neutro sotto il profilo del protrarsi della offensività al bene tutelato oppure rappresenti una compromissione degli interessi attinenti al territorio (Sezioni Unite sentenza 12878/2003).

Questa verifica è stata effettuata dal Tribunale che ha concluso per l’incremento del carico urbanistico; trattasi di un concetto non normativamente definito che ha come presupposto il rilievo che agli insediamenti umani ed primari (abitazioni, uffici, opifici, negozi et c.) sono correlati insediamenti secondari di servizi (gas, luce, strade et c.) che devono essere calibrati sui primi.

Le opere edilizie abusive possono comportare una sproporzione tra il numero degli abitanti, o di coloro che svolgono una attività sul territorio, e le strutture collettive originariamente predisposte.

Ora gli insediamenti abusivamente introdotti nella zona agricola dall’indagata devono considerarsi primari e, di conseguenza, determinano un aggravio, anche se non rilevante, del carico urbanistico; pertanto, la conclusione dei Giudici sul tema è corretta.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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