T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-06-2011, n. 5450 Professioni intellettuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente espone:

– di aver partecipato all’esame per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio della professione di guida turistica;

– di aver sostenuto con esito positivo la prova scritta, conseguendo un punteggio complessivo medio di 9,115 su 10;

– di aver sostenuto in data 13 maggio 2010 la prova orale, riportando una votazione media di 6,20, ma di essere stata giudicata non idonea poiché in una materia aveva riportato una votazione inferiore a 6 decimi.

Tanto premesso, la ricorrente deduce due doglianze di eccesso di potere sotto diversi profili.

La Provincia di Roma si è costituita ed ha depositato una memoria per chiedere il rigetto del ricorso perché infondato.

La ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza, insistendo nelle precedenti difese.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto. Tale considerazione consente di prescindere dall’esaminare l’eccezione di irricevibilità per tardività, sollevata dall’amministrazione provinciale.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per erronea interpretazione delle norme regolamentari.

Secondo la ricorrente, la l. reg. n. 50 del 1985, quando parla di "prova orale" si riferisce alla valutazione media complessiva finale e non ai singoli voti attribuiti per ogni materia. In tale senso doveva dunque essere interpretato anche il regolamento attuativo citato nel bando.

Il motivo non può essere accolto.

La l. regionale n. 50 del 1985, all’art. 15, prevede, per quanto attiene alla prova scritta, che "per l’ ammissione alle prove orali il candidato dovrà conseguire il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna prova obbligatoria scritta."

Detto articolo inoltre specifica che per il riconoscimento della abilitazione all’ esercizio della professione, gli aspiranti devono riportare "una votazione media complessiva non inferiore ai sette decimi e, per ciascuna prova orale, un voto non inferiore ai sei decimi."

La lettera della legge, dunque, appare chiara nel distinguere tra "votazione media complessiva" costituita dalla media dei voti conseguiti in ciascuna delle materie di esame, e "voto in ciascuna prova", ovvero in ciascuna materia di esame.

In particolare, per l’ammissione alla prova orale, la legge richiede che il candidato riporti il voto di non meno di sette decimi per ciascuna prova scritta, mentre per il conseguimento della abilitazione, si richiede un doppio requisito: che il candidato abbia una votazione media complessiva nella prova orale non inferiore a sette decimi e che comunque in ogni materia dell’esame orale ("ciascuna prova orale") riporti un voto non inferiore a sei decimi.

Si tratta di una modalità di valutazione dei candidati che spesso si rinviene nei pubblici concorsi. Essa serve in sostanza a garantire che coloro che superano l’esame abbiano un livello di conoscenza almeno sufficiente in ciascuna delle materie di esame, cosicché una insufficienza non possa essere compensata da un voto più alto in un’altra materia, e ad assicurare che comunque la media dei voti sia maggiore della sufficienza.

Nel caso di specie, si è verificata proprio questa ipotesi. La ricorrente, infatti, nella materia "Archeologia" della prova orale ha conseguito il voto di 4 decimi, mentre ha riportato la votazione complessiva di 6,20.

In particolare, l’insufficienza in una delle materia della prova orale ha determinato, ai sensi dell’art. 15 della l. reg. n. 50 del 1985, l’inidoneità della ricorrente. Infatti, non può in alcun modo essere condivisa la tesi difensiva, svolta dalla ricorrente nella memoria di controdeduzioni alle difese della Provincia, secondo la quale a tale conclusione non potrebbe giungersi nel caso in cui il candidato abbia sostenuto con esito favorevole anche le prove facoltative. Secondo la ricorrente, non trattandosi di un concorso ma di un mero esame di abilitazione, il conseguimento di un punteggio aggiuntivo per il superamento della prova facoltativa, non potrebbe spiegarsi – in mancanza di una graduatoria – se non nell’ottica di consentire in tali casi al candidato di evitare una inidoneità.

Tale ricostruzione è sconfessata dalla stessa lettera della legge regionale. Infatti, la valenza del superamento delle prove facoltative è chiaramente descritta dall’ultimo comma del citato art. 15 l. reg. n. 50/1985, in questi termini: "Per le prove facoltative occorre riportare, ai fini della relativa idoneità un punteggio non inferiore ai sette decimi che, nella valutazione complessiva, dà luogo all’ attribuzione di un punto per ogni prova facoltativa superata."

In sostanza, dunque, il superamento – con votazione non inferiore a sette decimi – di una prova facoltativa consente al candidato di aumentare di un punto la votazione complessiva, così consentendogli eventualmente di raggiungere la media minima richiesta del sette, ma non può consentirgli di ovviare ad una insufficienza in una materia di esame.

Per tutte queste ragioni, il motivo deve essere disatteso.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta, sostenendo che per il conseguimento della idoneità la condizione essenziale debba essere la votazione complessiva.

Il motivo non può essere accolto in quanto – come si è precisato anche a proposito del primo motivo di ricorso – la votazione complessiva superiore a sette decimi, sia nella prova scritta che in quella orale, non è l’unico requisito per ottenere l’idoneità, occorrendo anche – per espressa previsione di legge – che il candidato non consegua un punteggio inferiore a 6 in nessuna delle materia della prova orale. La ricorrente, invece, come si è già detto, ha riportato il voto di 4 decimi in archeologia.

Per tutti questi motivi, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, tuttavia, possono essere compensate per la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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