Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 16-06-2011, n. 24166 Violazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 05/10/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di Cascino Salvatore avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Brescia in data 20/09/010 ed avente per oggetto beni mobili e numerosi immobili ubicati come in atti, il tutto D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10 quater, e art. 322 ter c.p. – respingeva il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge dell’art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che il sequestro preventivo era illegittimo poichè relativo a beni appartenenti a soggetto del tutto estraneo al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater.

C.S. si era limitato a svolgere la propria attività di consulenza professionale delle società coinvolte nella vicenda in esame, senza alcuna partecipazione diretta all’attività di indebita compensazione come contestata in atti.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 05/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Gip del Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 20/09/010, applicava nei confronti, fra gli altri, di M.N. e C.S. la misura della custodia cautelare in carcere, in ordine al reato di cui all’art. 416 c.p., come contestato in atti – ossia associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di plurimi reati in materia fiscale tra cui quello D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10 quater.

Con il predetto provvedimento il Gip disponeva anche il sequestro preventivo di numerosi immobili(come specificamente indicati) nonchè di tre autovetture; beni intestati a C.S.; il tutto ai sensi dell’art. 322 ter c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater.

C.S. proponeva istanza di riesame, che veniva respinta dal Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 05/10/010, avverso la quale il Cascino proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziale della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Brescia ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione de qua.

In particolare, quanto al fumus commissi delicti inerente al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, il giudice del riesame ha evidenziato che allo stato degli atti – nell’ambito di una complessa indagine investigativa (di cui alla comunicazione della G.d.F. del 27/05/010) inerente ad un gruppo di società, tra le quali Athena srl, Athena Project srl, Athena Group Italia srl, in ordine alle quali M.N. era il reale gestore e C. S. svolgeva l’attività di consulente fiscale e commerciale – vi era stato l’utilizzo di un’indebita compensazione attraverso il modello F24, per crediti inesistenti, omettendosi così il versamento di tributi per gli anni 2008/2010 per una somma superiore ad Euro 1.000.000,00.

Era stato altresì accertato – evidenziava ancora il giudice del riesame – che C.S. anche in proprio, avvalendosi del medesimo sistema di indebita compensazione, aveva omesso il versamento di tributi per gli anni 2008, 2009, 2010.

Quanto alla legittimità e pertinenza del vincolo reale, il Tribunale esponeva che trattavasi di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria per equivalente di mobili ed immobili di proprietà di Cascino Salvatore, ai sensi dell’art. 323 ter c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, fino alla concorrenza della somma dei tributi evasi, somma certamente superiore nel suo complesso ad Euro 1.000.000,00.

Trattasi di valutazioni di merito, conformi ai parametri di cui all’art. 322 ter c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, non censurabili in sede di legittimità.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di riesame, già valutate esaustivamente dal Tribunale di Brescia.

Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del riesame.

Dette censure, peraltro – quantunque siano prospettate come violazione di legge -costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell’accusa.

Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa Giurisprudenza di legittimità consolidata;

richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07 Ad abundantiam si osserva:

a) che Cascino Salvatore, quanto alle indebite compensazioni effettuate dal Gruppo delle Società Athena, non si era limitato a svolgere l’attività professionale di commercialista richiesta in riferimento a dette società, ma era stato l’ideatore dell’utilizzo illecito dei meccanismi di cui al modello F24, concorrendo consapevolmente alla realizzazione delle indebite compensazioni come contestate in atti; b) che il valore complessivo dei beni immobili e mobili di proprietà di C.S. (come determinato in atti) era certamente inferiore alla somma globale dei tributi evasi, somma superiore ad un milione di Euro;

c) che il provvedimento del Gip del 20/09/010 – con cui si disponeva il sequestro per equivalente dei beni intestati al C. – conteneva, anche se in modo implicito (come già evidenziato dal Tribunale di Brescia) le ragioni inerenti sia alla legittimità del sequestro de quo, sia alla pertinenza dei beni sottoposti al vincolo reale.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.S., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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