Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 16-06-2011, n. 24165 Violazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rsona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 12/10/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di M.D. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Brescia in data 20/09/010 ed avente per oggetto il capitale sociale ed i beni aziendali della Bingo Italia srl, il tutto D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10 quater, e art. 322 ter c.p. – respingeva il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che il sequestro preventivo era illegittimo poichè relativo a beni aziendali ed al capitale sociale della Bingo Italia srl, amministrata da M.D., soggetto del tutto estraneo al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, come contestato in atti ad altri soggetti.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 05/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato Il Gip del Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 20/09/010, applicava nei confronti, fra gli altri, di M.N. e C.S. la misura della custodia cautelare in carcere, in ordine al reato di cui all’art. 416 c.p., come contestato in atti, ossia associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di plurimi reati in materia fiscale tra cui quello D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10 quater.

Con il predetto provvedimento il Gip disponeva anche il sequestro preventivo dell’intero capitale sociale – ivi compresi tutti i beni aziendali – della società Bingo Italia srl, di cui M. D. era formalmente il rappresentante legalè il tutto ai sensi dell’art. 322 ter c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater.

M.D. proponeva l’istanza di riesame, che veniva respinta dal Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 12/10/010, avverso la quale il M. proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Brescia ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare, quanto al fumus commissi delicti inerente al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, il giudice del riesame ha evidenziato che allo stato degli atti – nell’ambito di una complessa indagine investigativa (di cui alla comunicazione della G.d.F. del 27/05/010) inerente ad un gruppo di società, tra cui Athena srl, Athena Project srl, Athena Group Italia srl, gestite di fatto da M.N. – vi era stato l’utilizzo di un’indebita compensazione attraverso il modello F24, per crediti inesistenti, omettendosi così il versamento di tributi per gli anni 2008/2010 per una somma superiore ad Euro 1.000.000,00.

M.N., oltre il gestore di fatto delle citate società che avevano effettuato la indebita compensazione, era anche il reale gestore della società Bingo Italia srl, di cui era solo formalmente rappresentante legale il fratello, M.D..

Quanto alla legittimità e pertinenza del vincolo reale, il Tribunale esponeva che tratta vasi di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria per equivalente del capitale sociale e dei beni aziendali riconducibili alla società Bingo Italia, ai sensi dell’art. 323 ter c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, fino alla concorrenza della somma di Euro 1.000.000,00, pari all’ammontare dei tributi evasi.

Trattasi di valutazioni di merito, conformi ai parametri di cui all’art. 322 ter c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, non censurabili in sede di legittimità.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritto alla sola legittimità del sequestro dei beni riconducibili alla srl Bingo Italia, senza contestazione del fumus commissi delicti relativo all’ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, – sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del riesame.

Trattasi, peraltro, di doglianze inerenti non ad errori di diritto della decisione impugnata, ma ad eccezioni in punto di fatto tendenti a contestare che M.N. fosse il reale gestore della società Bingo Italia srl.

Si chiede in realtà mediante le dedotte censure, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv. 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da M.D., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *