Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-05-2011) 16-06-2011, n. 24401 Rimessione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con una prima richiesta pervenuta alla Corte di cassazione in data 20 luglio 2010, B.L. chiedeva la remissione del procedimento penale a suo carico, pendente presso il tribunale di Teramo, ad altro giudice individuato a norma dell’art. 11 del codice di procedura penale. La richiesta veniva dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della cassa delle ammende.

2. Con successiva richiesta depositata presso la cancelleria del tribunale di Teramo il 20 dicembre 2010, pervenuta alla Corte di cassazione il 28 dicembre 2010, il sig. B. Luca riproponeva istanza di remissione del procedimento penale, in cui egli risulta imputato dei reati cui agli artt. 81 cpv, 476, 482 e 490 c.p., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sopprimeva o comunque occultava due comunicazioni dirette a B.G., persona sottoposta ad indagini nell’ambito del procedimento penale numero 3995-2002, pendente presso la procura della Repubblica di Teramo, comunicazioni redatte dall’ufficiale giudiziario ex art. 157 c.p.p., comma 8, ed inerenti all’avvenuto deposito presso la casa comunale di Teramo dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. relativo al menzionato procedimento penale.

3. In primo luogo il ricorrente deduce la novità delle circostanze di fatto allegate all’istanza di rimessione e comunque la possibilità di riproposizione dei motivi qualora – come nel caso di specie – i precedenti ricorsi siano stati dichiarati inammissibili per vizi formali o procedurali.

4. In secondo luogo, il ricorrente allega l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale presso questa Corte suprema, in quanto la quinta sezione penale avrebbe incidentalmente affermato il principio che la grave situazione locale che legittima la remissione non deve essere contenuta all’interno degli uffici giudiziari, sicchè una grave situazione determinatasi all’interno di un palazzo di giustizia non potrebbe essere sussunta nell’ipotesi di gravi situazioni locali ai sensi dell’art. 45 c.p.p. (ordinanza 1472 del 19/11/2009). Al contrario, secondo il ricorrente, la prima e la seconda sezione penale avrebbero affermato l’opposto principio secondo il quale giustifica la remissione anche una situazione determinatasi all’interno degli uffici giudiziari, purchè al di fuori del processo (ordinanza numero 5723 del 7/12/1994). Per tale motivo il ricorrente chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite per la composizione del contrasto di giurisprudenza.

5. Quanto ai motivi che sostengono la richiesta di remissione del procedimento, il ricorrente fa riferimento ad affermazioni effettuate dall’ufficiale di polizia giudiziaria P. nell’ambito dei procedimenti penali numero 6375-03 e 790-2006, nonchè a genetiche iniziative assunte dalla polizia giudiziaria di Teramo in ordine alla convocazione di R.M.G., senza peraltro precisare la relazione di questi fatti con il procedimento in questione.

6. Inoltre, il ricorrente sembra ancorare la propria richiesta di remissione all’illegittimo rilascio in data 14/12/1999, presso l’ufficio anagrafe del Comune di Teramo, di un certificato anagrafico storico dell’odierno ricorrente, che successivamente si ritroverà nella disponibilità dell’avvocato Tommaso Navarro, figlio del giudice di pace coordinatore di Teramo, nonchè difensore, nell’ambito dei procedimenti penali numero 192-1999 e 193-1999, del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Teramo, dott. B., nonchè del sostituto procuratore presso il medesimo tribunale (dott. R.D.) e della di lui moglie (dott.ssa T.E.), anche ella, secondo la difesa, all’epoca dei fatti sostituto procuratore nel medesimo ufficio della procura di Teramo.

7. Si duole, poi, il ricorrente del fatto che la polizia giudiziaria, delegata ad estrarre copia del fascicolo numero 3995-2002, abbia escluso dal fascicolo investigativo l’atto pure ricevuto dalla Procura già in data 17.05.2003, con cui il Dott. B.L. era stato designato domiciliatario del fratello, risultando perciò espressamente autorizzato a ricevere per conto del delegante ogni e qualsiasi notifica.

8. Per questi motivi il ricorrente ha fondata ragione di sospettare un pregiudizio della correttezza e serenità del giudizio. Più genericamente, il ricorrente lamenta la diffusa percezione, nella sede giudiziaria teramana, di un interesse alla condanna, pur infondata e dunque ingiusta, della parte.

9. Il 10 marzo 2011 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, ove ha sostanzialmente ribadito quanto già esposto nel ricorso, lamentando tutta una serie di abusi procedurali con riguardo al procedimento penale in cui egli risulta imputato.

10. Il 2 maggio 2011 l’avv. Macrì ha depositato nuova memoria, eccependo la mancata notifica dell’avviso di udienza all’avvocato Roberto Marotti, nominato dal B. con atto pervenuto al tribunale di Teramo il 10.03.2011. 11. Deduce inoltre mancata notifica al domicilio eletto dal richiedente presso l’avv. Marotti.

12. Per i motivi suesposti, B.L. ha chiesto la rimessione del processo ad altro giudice, individuato ex art. 11 c.p.p..
Motivi della decisione

13. Preliminarmente devono essere affrontate le questioni di rito sollevate dalla difesa con la memoria depositata il 2 maggio 2011, cioè il giorno prima dell’udienza; eccepisce la difesa la mancata notifica dell’avviso di udienza all’avvocato Roberto Marotti, asseritamente nominato dal B. per il procedimento pendente davanti al tribunale di Teramo e poi anche per la presente richiesta di rimessione.

14. L’eccezione processuale sollevata dalla difesa del richiedente è infondata e deve essere pertanto respinta. A sostegno della propria eccezione, la difesa allega alla propria memoria del 2 maggio una copia della nomina a difensore dell’avvocato Roberto Marotti, per il procedimento 6375-2003 R.G. N.R. della procura presso il tribunale di Teramo; a riprova di detta nomina, incolla fotograficamente in calce alla predetta nomina una ricevuta di spedizione di raccomandata inviata al tribunale penale di Teramo, non risultando altrove la data del deposito dell’atto in cancelleria. Inoltre, con l’allegato due, la difesa allega una designazione come secondo difensore nel presente procedimento dell’avvocato Roberto Marotti; tale copia riporta in alto a destra un timbro con scritto " depositato in cancelleria 10.3.11". 15. Orbene, va detto preliminarmente che di tali atti non vi è traccia nel fascicolo processuale di questa Corte, dal che si desume che la prima nomina, se effettivamente depositata presso il tribunale di Teramo, non è stata in realtà inviata alla Cassazione. Quanto alla specifica nomina per questo giudizio, che secondo l’allegato due sarebbe stata depositata in cancelleria il 10 marzo 2011, il mancato riscontro di tale nomina nel fascicolo contrasta con quanto affermato dalla difesa. Poichè la nomina non è allegata in copia autentica, nè in copia fotostatica semplice, ma con una composizione evidentemente oggetto di foto ritocco o di fotocomposizione (ciò risulta dal fatto che vi sono delle parti oggetto di omissis, dallo sfondo puntinato dell’atto e con diversa colorazione delle varie parti, dall’estratto della scheda dell’ordine avvocati di Roma riportata sullo stesso foglio) non è possibile riconoscere al predetto allegato alcuna rilevanza in causa, anche in virtù della già ricordata assenza dell’originale nel fascicolo di questa Corte.

16. Tornando, brevemente, alla prima nomina, quella presso il tribunale di Teramo, anche qui la mancata produzione di copia autentica, la mancanza di un timbro di deposito o di pervenuto presso la cancelleria penale del tribunale di Teramo, unitamente al fatto che la fotocopia (o scanner che sia) della ricevuta della raccomandata è stranamente interrotta a metà (dal che non si può escludere che si tratti di affiancamento di pezzi di due ricevute diverse) non consentono di assegnare alcuna rilevanza alla copia in questione. Tanto più che, come ha già affermato questa stessa sezione, la nomina del difensore fatta nel giudizio di (Ndr: testo originale non comprensibile) non ha normalmente effetto nel procedimento incidentale; senza contare, poi, che qualora la nomina di difensore debba valere tanto per il procedimento principale, quanto per quello incidentale, è onere dell’interessato (anche in applicazione del principio di cui all’art. 182 c.p.p., comma 1, per il quale la parte non può invocare la nullità cui ha dato essa stesso luogo) indicare con chiarezza il procedimento cui detta nomina si riferisce, nonchè verificare che essa sia stata correttamente inserita in atti (cfr. Cassazione penale, sez. 5, 26 giugno 2003, n. 44699).

17. La difesa deduce, inoltre, la mancata notifica al domicilio eletto dal richiedente presso l’avv. Marotti, ma è evidente che se non è valida la nomina dell’avv. Marotti, non è valida neanche l’elezione di domicilio ivi contenuta.

18. Passando all’esame della richiesta, va premesso, in fatto, che il B. ha già svolto in precedenza numerose richieste di remissione del procedimento pendente davanti alla Procura e poi al Tribunale di Teramo, richieste puntualmente dichiarate inammissibili da questa Corte (da ultimo si veda la dichiarazione di inammissibilità del 9 dicembre 2010 numero 12.194), 19. In diritto, si osserva che il carattere eccezionale dell’istituto della rimessione, come insegnano le Sezioni Unite di questa corte (Cassazione penale, sez. un., 27 gennaio 2003, n. 13687) ha come indefettibile corollario, secondo le unanimi affermazioni della giurisprudenza e della dottrina, il principio della interpretazione restrittiva delle norme che lo disciplinano e ciò perchè queste norme incidono pesantemente sulle regole attributive della competenza inerenti alla precostituzione del giudice naturale.

20. Consegue a quanto detto che la grave situazione locale che può determinare la rimessione del processo è costituita da un fenomeno esterno alla dialettica processuale, e riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da dover essere ritenuto concreto pericolo per la imparzialità del giudice e come possibile pregiudizio alla libertà delle persone che partecipano al processo: in tal senso i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da questo assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico di una mancanza di imparzialità dell’intero ufficio giudiziario (Cassazione penale, sez. 4^, 07 novembre 2007, n. 4170, CED Cass. pen. 2008, 238670; Cassazione penale, sez. 4, 28 settembre 2006, n. 35854; Cass. Pen. Sez. 3^, 3 dicembre 2004).

I motivi di ricorso sono dunque palesemente inammissibili, in auanto si riferiscono a presunte irregolarità del pubblico ministero e degli organi di polizia giudiziaria nella conduzione delle indagini e degli altri incombenti processuali. A prescindere dal fatto che non viene compiutamente spiegato quale influenza le lamentate irregolarità potrebbero avere sul corretto svolgimento del processo, non risulta comunque in alcun modo che vi sia la grave situazione locale, non limitata agli uffici giudiziari, che la giurisprudenza costante di questa Corte ritiene elemento indefettibile per la rimessione del procedimento.

22. In accoglimento delle condivisibili conclusioni del Procuratore Generale, dunque, la richiesta di rimessione deve essere dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che questa Corte determina in Euro 1500.
P.Q.M.

chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite per la composizione del contrasto di giurisprudenza.

5. Quanto ai motivi che sostengono la richiesta di remissione del procedimento, il ricorrente fa riferimento ad affermazioni effettuate dall’ufficiale di polizia giudiziaria P. nell’ambito dei procedimenti penali numero 6375-03 e 790-2006, nonchè a genetiche iniziative assunte dalla polizia giudiziaria di Teramo in ordine alla convocazione di R.M.G., senza peraltro precisare la relazione di questi fatti con il procedimento in questione.

6. Inoltre, il ricorrente sembra ancorare la propria richiesta di remissione all’illegittimo rilascio in data 14/12/1999, presso l’ufficio anagrafe del Comune di Teramo, di un certificato anagrafico storico dell’odierno ricorrente, che successivamente si ritroverà nella disponibilità dell’avvocato Tommaso Navarro, figlio del giudice di pace coordinatore di Teramo, nonchè difensore, nell’ambito dei procedimenti penali numero 192-1999 e 193-1999, del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Teramo, dott. B., nonchè del sostituto procuratore presso il medesimo tribunale (dott. R.D.) e della di lui moglie (dott.ssa T.E.), anche ella, secondo la difesa, all’epoca dei fatti sostituto procuratore nel medesimo ufficio della procura di Teramo.

7. Si duole, poi, il ricorrente del fatto che la polizia giudiziaria, delegata ad estrarre copia del fascicolo numero 3995-2002, abbia escluso dal fascicolo investigativo l’atto pure ricevuto dalla Procura già in data 17.05.2003, con cui il Dott. B.L. era stato designato domiciliatario del fratello, risultando perciò espressamente autorizzato a ricevere per conto del delegante ogni e qualsiasi notifica.

8. Per questi motivi il ricorrente ha fondata ragione di sospettare un pregiudizio della correttezza e serenità del giudizio. Più genericamente, il ricorrente lamenta la diffusa percezione, nella sede giudiziaria teramana, di un interesse alla condanna, pur infondata e dunque ingiusta, della parte.

9. Il 10 marzo 2011 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, ove ha sostanzialmente ribadito quanto già esposto nel ricorso, lamentando tutta una serie di abusi procedurali con riguardo al procedimento penale in cui egli risulta imputato.

10. Il 2 maggio 2011 l’avv. Macrì ha depositato nuova memoria, eccependo la mancata notifica dell’avviso di udienza all’avvocato Roberto Marotti, nominato dal B. con atto pervenuto al tribunale di Teramo il 10.03.2011. 11. Deduce inoltre mancata notifica al domicilio eletto dal richiedente presso l’avv. Marotti.

12. Per i motivi suesposti, B.L. ha chiesto la rimessione del processo ad altro giudice, individuato ex art. 11 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO 13. Preliminarmente devono essere affrontate le questioni di rito sollevate dalla difesa con la memoria depositata il 2 maggio 2011, cioè il giorno prima dell’udienza; eccepisce la difesa la mancata notifica dell’avviso di udienza all’avvocato Roberto Marotti, asseritamente nominato dal B. per il procedimento pendente davanti al tribunale di Teramo e poi anche per la presente richiesta di rimessione.

14. L’eccezione processuale sollevata dalla difesa del richiedente è infondata e deve essere pertanto respinta. A sostegno della propria eccezione, la difesa allega alla propria memoria del 2 maggio una copia della nomina a difensore dell’avvocato Roberto Marotti, per il procedimento 6375-2003 R.G. N.R. della procura presso il tribunale di Teramo; a riprova di detta nomina, incolla fotograficamente in calce alla predetta nomina una ricevuta di spedizione di raccomandata inviata al tribunale penale di Teramo, non risultando altrove la data del deposito dell’atto in cancelleria. Inoltre, con l’allegato due, la difesa allega una designazione come secondo difensore nel presente procedimento dell’avvocato Roberto Marotti; tale copia riporta in alto a destra un timbro con scritto " depositato in cancelleria 10.3.11". 15. Orbene, va detto preliminarmente che di tali atti non vi è traccia nel fascicolo processuale di questa Corte, dal che si desume che la prima nomina, se effettivamente depositata presso il tribunale di Teramo, non è stata in realtà inviata alla Cassazione. Quanto alla specifica nomina per questo giudizio, che secondo l’allegato due sarebbe stata depositata in cancelleria il 10 marzo 2011, il mancato riscontro di tale nomina nel fascicolo contrasta con quanto affermato dalla difesa. Poichè la nomina non è allegata in copia autentica, nè in copia fotostatica semplice, ma con una composizione evidentemente oggetto di foto ritocco o di fotocomposizione (ciò risulta dal fatto che vi sono delle parti oggetto di omissis, dallo sfondo puntinato dell’atto e con diversa colorazione delle varie parti, dall’estratto della scheda dell’ordine avvocati di Roma riportata sullo stesso foglio) non è possibile riconoscere al predetto allegato alcuna rilevanza in causa, anche in virtù della già ricordata assenza dell’originale nel fascicolo di questa Corte.

16. Tornando, brevemente, alla prima nomina, quella presso il tribunale di Teramo, anche qui la mancata produzione di copia autentica, la mancanza di un timbro di deposito o di pervenuto presso la cancelleria penale del tribunale di Teramo, unitamente al fatto che la fotocopia (o scanner che sia) della ricevuta della raccomandata è stranamente interrotta a metà (dal che non si può escludere che si tratti di affiancamento di pezzi di due ricevute diverse) non consentono di assegnare alcuna rilevanza alla copia in questione. Tanto più che, come ha già affermato questa stessa sezione, la nomina del difensore fatta nel giudizio di (Ndr: testo originale non comprensibile) non ha normalmente effetto nel procedimento incidentale; senza contare, poi, che qualora la nomina di difensore debba valere tanto per il procedimento principale, quanto per quello incidentale, è onere dell’interessato (anche in applicazione del principio di cui all’art. 182 c.p.p., comma 1, per il quale la parte non può invocare la nullità cui ha dato essa stesso luogo) indicare con chiarezza il procedimento cui detta nomina si riferisce, nonchè verificare che essa sia stata correttamente inserita in atti (cfr. Cassazione penale, sez. 5, 26 giugno 2003, n. 44699).

17. La difesa deduce, inoltre, la mancata notifica al domicilio eletto dal richiedente presso l’avv. Marotti, ma è evidente che se non è valida la nomina dell’avv. Marotti, non è valida neanche l’elezione di domicilio ivi contenuta.

18. Passando all’esame della richiesta, va premesso, in fatto, che il B. ha già svolto in precedenza numerose richieste di remissione del procedimento pendente davanti alla Procura e poi al Tribunale di Teramo, richieste puntualmente dichiarate inammissibili da questa Corte (da ultimo si veda la dichiarazione di inammissibilità del 9 dicembre 2010 numero 12.194), 19. In diritto, si osserva che il carattere eccezionale dell’istituto della rimessione, come insegnano le Sezioni Unite di questa corte (Cassazione penale, sez. un., 27 gennaio 2003, n. 13687) ha come indefettibile corollario, secondo le unanimi affermazioni della giurisprudenza e della dottrina, il principio della interpretazione restrittiva delle norme che lo disciplinano e ciò perchè queste norme incidono pesantemente sulle regole attributive della competenza inerenti alla precostituzione del giudice naturale.

20. Consegue a quanto detto che la grave situazione locale che può determinare la rimessione del processo è costituita da un fenomeno esterno alla dialettica processuale, e riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da dover essere ritenuto concreto pericolo per la imparzialità del giudice e come possibile pregiudizio alla libertà delle persone che partecipano al processo: in tal senso i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da questo assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico di una mancanza di imparzialità dell’intero ufficio giudiziario (Cassazione penale, sez. 4^, 07 novembre 2007, n. 4170, CED Cass. pen. 2008, 238670; Cassazione penale, sez. 4, 28 settembre 2006, n. 35854; Cass. Pen. Sez. 3^, 3 dicembre 2004).

I motivi di ricorso sono dunque palesemente inammissibili, in auanto si riferiscono a presunte irregolarità del pubblico ministero e degli organi di polizia giudiziaria nella conduzione delle indagini e degli altri incombenti processuali. A prescindere dal fatto che non viene compiutamente spiegato quale influenza le lamentate irregolarità potrebbero avere sul corretto svolgimento del processo, non risulta comunque in alcun modo che vi sia la grave situazione locale, non limitata agli uffici giudiziari, che la giurisprudenza costante di questa Corte ritiene elemento indefettibile per la rimessione del procedimento.

22. In accoglimento delle condivisibili conclusioni del Procuratore Generale, dunque, la richiesta di rimessione deve essere dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che questa Corte determina in Euro 1500.

P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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