Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-10-2011, n. 22366

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tà del ricorso.
Svolgimento del processo

L’Avv. P.A. ricorre in proprio per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata della procedura fallimentare iniziata avanti al Tribunale di Marsala e non ancora definita alla data di presentazione del ricorso (22.1.2008) nell’ambito della quale aveva presentato domanda di ammissione al passivo in data 22.3.1995.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato depositato il decreto impugnato in data 22 luglio 2008 mentre il ricorso è stato notificato solo in data 7 dicembre 2009 e quindi oltre il termine annuale, pur maggiorato per la doppia sospensione feriale.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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