T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 20-06-2011, n. 909 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

i) che di tale dichiarazione occorre prendere atto, stante l’assenza di difese avversarie sul punto (A.I.M.A. non si è costituita in giudizio e la Regione, oltre all’atto di costituzione risalente al 21 giugno 2006, non ha svolto ulteriore attività difensiva né replicato alla suddetta dichiarazione, presentata con largo anticipo rispetto all’odierna udienza di discussione della causa);

ii) che le anzidette circostanze processuali consentono la compensazione delle spese di lite nei confronti della medesima Regione Lombardia, mentre non occorre provvedere in punto di spese nei riguardi della non costituita A.I.M.A.;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla per le spese nei riguardi di A.I.M.A. e spese compensate nei confronti della Regione Lombardia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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