Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-05-2011) 16-06-2011, n. 24391

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

C.P. è stata giudicata dal giudice di pace di Moncalieri per il reato di cui all’art. 595 c.p., commi 1 e 2 perchè, comunicando con più persone, in particolare con P. A. e con G.I., offendeva la reputazione di Ge.Si. affermando che " S. è una poco di buono, se la fa con altri uomini… S. aveva avuto la figlia E. da un altro uomo e il marito sapeva anche chi era il padre". Fatti commessi in (OMISSIS).

Il giudice di pace di Moncalieri ha ritenuto la prevenuta responsabile del reato ascritto sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalla deposizione di P.A. e di G.I.; pertanto la odierna ricorrente è stata condannata, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Contro la predetta sentenza ricorre C.P. deducendo la violazione palese di norme penali, sostanziali e processuali, le quali integrerebbero, a suo dire, "i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b, c, d, ed e, in relazione agli artt. 190, 192, 530 e 546 c.p.p.".

Precisando i motivi di doglianza, la ricorrente assume: la mancanza della condizione di procedibilità per essere stata la querela presentata intempestivamente, la inattendibilità dei testimoni sulle cui dichiarazioni si fonda la sentenza di condanna; la mancanza assoluta di prova necessaria per la condanna; l’assenza di dolo.

Sulla base di tali osservazioni la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza emessa dal giudice di pace di Moncalieri il 9 giugno 2008.
Motivi della decisione

Va detto, innanzitutto, che nel controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune; l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa cfr. Cassazione penale, sez. 2^, 05 maggio 2009, n. 24847).

Dunque non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio.

Ciò premesso si deve semplicemente rilevare che la sentenza oggetto di impugnazione in realtà contiene compiuta ed adeguata motivazione su tutti gli aspetti censurati dalla ricorrente. Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale in udienza, il ricorso contiene censure in fatto che non sono proponibili in questa sede, qualora – come in questo caso – il ragionamento del giudice sia logico e correttamente motivato.

Quanto alla condizione di procedibilità, emerge dalla stessa motivazione della sentenza impugnata che la querela proposta contro la C. non è tardiva, in quanto si riferisce a fatti commessi tra il dicembre 2005 e il febbraio 2006 ed è stata proposta il 18 gennaio 2006 (cfr. pagina tre del ricorso per cassazione);

risulta inequivocabilmente anche dal capo di imputazione, che si riferisce a fatti commessi in Moncalieri nel novembre 2005, che la querela non si riferisce agli episodi verificatisi nel 1999, per i quali infatti la C. non è stata qui giudicata.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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