T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 20-06-2011, n. 907 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

i) che di tale dichiarazione di parte ricorrente occorre prendere atto, stante la sostanziale assenza di difese avversarie sul merito della controversia (la Regione intimata non si è costituita in giudizio e AGEA ha svolto solo l’anzidetta eccezione preliminare in rito, con esclusivo riferimento alla propria posizione processuale);

ii) che, pertanto, nei confronti della Regione non si rende necessaria alcuna pronuncia in ordine alle spese di lite;

iii) che, per quanto riguarda AGEA, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di provvedimenti sanzionatori relativi al regime delle quotelatte, è effettivamente nel senso che "l’autorità che ha emesso l’ordinanzaingiunzione è la sola parte passivamente legittimata" (cfr. da ultimo sez. II civile, 30 maggio 2007, n. 12742, la quale ha confermato, sul punto, la sentenza del Tribunale di Brescia, che aveva dichiarato il difetto di legittimazione di AGEA nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, emessa dalla Regione Lombardia con riferimento alla campagna lattierocasearia 2000/2001; la sentenza n. 12742/2007 richiama, altresì, tra i precedenti conformi della Corte di Cassazione: 21/4/2005 n. 8316; 26/6/1998 n. 6353; 2/8/1990 n. 7756);

iv) che, la richiamata sentenza n. 12742/2007 della Cassazione – ritenendo "la sussistenza di giusti motivi" – ha, tuttavia, compensato per intero, tra i ricorrenti e Agea, anche le spese del giudizio di Cassazione (già compensate dal Tribunale per tale grado) e che, pertanto, appare opportuno assumere analoga statuizione anche nella presente controversia;

v) che, conclusivamente, il ricorso, previa estromissione dal giudizio di AGEA, va dichiarato improcedibile a spese compensate nei confronti di quest’ultima, mentre non occorre provvedere sulle spese, nei riguardi della non costituita Regione Lombardia;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, estromette dal giudizio l’intimata A.G.E.A. e dichiara improcedibile il ricorso, come in epigrafe proposto, per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla per le spese nei riguardi della Regione Lombardia e spese compensate nei confronti di AGEA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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