T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 20-06-2011, n. 638 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Col ricorso in esame si chiede l’annullamento dell’atto indicato in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente è proprietario di una casa in località spiaggia Grande, nel comune di Calasetta.

In data 8 novembre 2010 il comune ha inviato al ricorrente una comunicazione di avvio del procedimento per aver chiuso un terreno con una catena sostenuta da paletti infissi nel terreno senza autorizzazione o concessione edilizia.

Precisa il ricorrente di avere semplicemente apposto una catena sostenuta da due paletti metallici infissi nel terreno davanti allo stradello che conduce all’accesso di casa, ma di non avere affatto recintato la proprietà.

Il ricorrente ha chiesto l’accesso al verbale dei VV.UU. del 30 luglio 2010 relativo all’accertamento eseguito nell’abitazione del medesimo, ma il comune ha opposto un diniego affermando che tale documento sarebbe coperto da segreto istruttorio ai sensi dell’articolo 329 c.p.p..

Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del provvedimento n. 12178 del 16 dicembre 2010 con il quale il Comune di Calasetta ha respinto l’istanza di accesso al verbale dei VV.UU. del 30 luglio 2010 relativo all’accertamento eseguito nell’abitazione del ricorrente in quanto coperto da segreto istruttorio.

Sostiene il ricorrente che l’apposizione di una catena nell’ingresso di casa, anche se sostenuta da due paletti infissi nel terreno, è priva di rilevanza penale perché non è soggetta a permesso di costruire, per cui la motivazione addotta dal comune per negare l’accesso al ricorrente è infondata.

Conclude per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l’infondatezza del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Alla camera di consiglio del 30 marzo 2011, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del provvedimento n. 12178 del 16 dicembre 2010 con il quale il Comune di Calasetta ha respinto l’istanza di accesso al verbale dei VV.UU. del 30 luglio 2010 relativo all’accertamento eseguito nell’abitazione del ricorrente in quanto coperto da segreto istruttorio.

Il ricorso è infondato.

Ritiene il collegio che debbano trovare applicazione anche nel caso di specie i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui "non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all’accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329, c.p.p.; tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette all’autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, l. n. 241 del 1990." (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 09 dicembre 2008, n. 6117).

È stato altresì precisato che "ai fini dell’esercizio dell’accesso ai documenti amministrativi, la polizia municipale esercita, rispetto alle opere edilizie abusive, funzioni di polizia giudiziaria, con la conseguenza che gli atti che quest’ultima compie e acquisisce nell’esercizio di tali funzioni sono assoggettati al regime stabilito dal codice di procedura penale e al segreto istruttorio di cui all’art. 329, c.p.p." (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 06 giugno 2008, n. 757; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 05 dicembre 2005, n. 1676).

Poiché dagli atti prodotti in giudizio dall’amministrazione comunale risulta che il verbale di accertamento in questione è stato redatto ai sensi dell’articolo 354 c.p.p., trattandosi pertanto di atto posto in essere nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, lo stesso risulta assoggettato al segreto istruttorio di cui all’articolo 329 c.p.p. e, come tale, sottratto all’accesso in via amministrativa, dovendosi in tal caso esercitare l’accesso esclusivamente nelle forme consentite dalla partecipazione al procedimento penale cui l’atto medesimo inerisce e cioè previo nulla osta dell’autorità giudiziaria.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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