Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-04-2011) 16-06-2011, n. 24399 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. F.R. ricorre contro ordinanza del Tribunale di Bari, che ne ha confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per partecipazione ad associazione di spaccio di stupefacenti, del tipo cocaina ed hashish e per un delitto fine, in (OMISSIS) e zone limitrofe dal mese di (OMISSIS).

Il ricorso (Avv. G. De Pascalis) deduce: 1 – mancanza ed illogicità manifesta di motivazione, resa in termini descrittivi ed essenzialmente per relationem, comunicando al ricorrente elementi rilevati a carico di altri; 2 – inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, non riferendosi sia le dichiarazioni degli acquirenti, sia il luogo di arresto allo spaccio e comunque non dimostrando vincolo del ricorrente.

2. Per quanto oltre si precisa, il ricorso è ammissibile, ma infondato.

Difatti l’ordinanza, dopo aver illustrato struttura e modalità operative del gruppo dedito al traffico locale, incentrandosi sul concetto di "zona", pone a carico del ricorrente sia la sua presenza in luogo ("via (OMISSIS)", distante pochi chilometri), ritenuto assimilabile a quello nel quale si svolgeva l’attività criminosa ("la Fogna"), sia il suo comportamento quale controllore di zona.

Tanto poggia sulla constatazione diretta di organi di P.G. incaricati di acquisto di stupefacenti da altro associato, Matera Donato.

Aggiunge a riprova il ritrovamento in casa del ricorrente, al momento dell’arresto, di ricetrasmittenti del tipo e taluna della stessa marca usata da altri appartenenti al sodalizio per comunicazioni connesse all’attività criminosa. La convergenza dei dati, letti in senso concorde la rende incensurabile.

Difatti il Tribunale ha operato la verifica richiesta, per motivare gravi allo stato gl’indizi a carico del ricorrente. E, pur a fronte degli incontroversi e corposi asserti di principio del ricorso, la sua ordinanza dimostra che gli elementi, per sè incontroversi, pur pochi, in quanto inquadrati nel contesto, offrono concorde induzione di preciso ruolo del ricorrente, secondo un criterio di economia del comportamento all’evidenza riconoscibile.

In proposto il ricorso in effetti chiede valutazione alternativa dei dati, impossibile in questa sede (di qui la richiesta del P.G. di dichiararlo inammissibile).
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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