Cass. pen., sez. VI 28-06-2008 (13-06-2008), n. 26026 Consegna per l’estero – Casi di doppia punibilità – Sentenza contumaciale emessa in Francia ancora soggetta ad opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello Brescia ha dichiarato insussistenti le condizioni per la consegna di F.M. alla Repubblica francese per tentata truffa aggravata, in riferimento al mandato di arresto europeo emesso il giorno 8 febbraio 2007 a seguito di sentenza contumaciale del 26 settembre 2006 del Tribunale di Grande Istanza di Lione (il F. è stato arresto in Francia per flagrante possesso di carte di credito falsificate in quel Paese e ricevute da un gruppo di truffatori francesi).
Una prima sentenza favorevole alla consegna della Corte bresciana del 14 giugno 2007 era stata annullata dalla sezione feriale di questa Corte di cassazione con sentenza del 30 giugno 2007 con rinvio al giudice distrettuale perchè accertasse la definitività o meno della sentenza contumaciale francese. La sentenza di rinvio della Corte di Brescia del 16 novembre 2007, accertate nuovamente le condizioni per la consegna del F., disponeva l’arresto del ricorrente e la consegna allo Stato richiedente al solo fine di consentire a quest’ultimo di comunicare la sentenza al F., e disponeva, altresì, la immediata riconsegna allo Stato Italiano. Anche tale sentenza veniva annullata senza rinvio da questa stessa sezione della Corte di legittimità in data 5 febbraio 2008 perchè si accertasse se la richiesta dello Stato francese rientrasse nel novero delle domanda di consegna di tipo processuale ai fini, in caso positivo, di disporre la consegna per la celebrazione del processo nello stato richiedente e la riconsegna alla Italia in caso di condanna per l’esecuzione della pena. Trasmetteva quindi gli atti alla Corte d’appello di Brescia per il nuovo procedimento.
Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Brescia negava la sussistenza delle condizioni per la consegna, rilevando che dalla stessa lettura della sentenza del Tribunale di Grande Istanza di Lione non emergeva assolutamente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso del F. nel reato di truffa attraverso l’uso di carte di credito, ma solo, eventualmente, il reato di detenzione di carte di credito false acquistate. La sentenza delle sezioni unite di questa Corte "Ramoci" del 2007 sui gravi indizi non era quindi applicabile, perchè, se essa afferma che la valutazione dei fatti da parte del giudice italiano, ai fini dei gravi indizi di colpevolezza, deve essere evocativa della esistenza di un reato, si deve tuttavia trattare di un reato contestato, cioè, il reato – inesistente, nella specie, secondo la legge italiana – di tentata truffa, non emergente dalla sentenza francese (da cui si ricavava che il F. non era coinvolto nella organizzazione di truffe), e non di altro reato non contestato (possesso in territorio francese di carte di credito false).
Propone ricorso il Procuratore generale che deduce la valutazione indebita dei gravi indizi di colpevolezza, eccessivamente penetrante e non consentita nei confronti dell’atto proveniente dallo Stato straniero, per mezzo di una inammissibile riqualificazione giuridica dei fatti secondo la legge italiana.
Il ricorso del P.m. deve essere accolto sia pure con le precisazioni che seguono.
La sentenza contumaciale francese, pur essendo destinata a perdere efficacia in caso di opposizione da parte dell’interessato ai fini della celebrazione di un nuovo processo in presenza dell’imputato, è una sentenza esecutiva emessa dalla autorità giudiziaria, ancorchè il mandato di arresto europeo, emessa in base a un tal tipo di sentenza, abbia una natura processuale, come affermato più volte da questa Corte.
Questo giudice di legittimità, infatti, ha più volte deciso, ai fini delle procedure da adottare per la consegna di persona colpita da mandato d’arresto europeo emesso in Francia a seguito di giudizio contumaciale, che il mandato, in tale ipotesi, ha natura processuale, nel senso che ha la finalità di ottenere la presenza dell’imputato nel territorio francese per la celebrazione del nuovo processo a seguito di opposizione, e la pronuncia che accerta la sussistenza delle condizioni per la consegna ha lo scopo di consentire la celebrazione di tale nuovo processo ove l’opposizione alla sentenza francese sia stata proposta, con la conseguenza che, ove si tratti, come nella specie, di cittadino Italiano, è applicabile l’art. 19, comma 1, lett. e), per cui, in caso di nuova condanna, la persona consegnata deve essere rinviata in Italia (sempre che lo chieda) per l’esecuzione della pena, condizione alla quale deve essere subordinata la sentenza pronunciata dal giudice italiano.
Tale peculiare natura del mandato di arresto europeo non deve far perdere di vista il fatto che la sentenza contumaciale, fino a che non perda efficacia a seguito della opposizione, è pur sempre una sentenza esecutiva che ha deciso su una notitia criminis e come tale deve essere valutata dalla autorità giudiziaria italiana; i parametri di valutazione del giudice italiano ai fini della consegna sono quindi quelli relativi a una vera e propria sentenza straniera di condanna esecutiva in ordine alla quale vanno valutate le condizioni necessarie per tale tipo di sentenza.
La sentenza delle sezioni unite richiamata sia nell’atto di ricorso che nella sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 4614 Cc. del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Rv. 235348) ha statuito (v. motivazione) che "L’autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza (di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4), deve limitarsi "a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto – reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna".
Sul requisito in argomento va, in particolare, osservato, con riferimento al caso di specie, che non ha alcun rilievo la qualificazione giuridica del fatto – chiaro nella esatta definizione dei suoi contorni materiali nella sentenza del Tribunale di Lione – operata nella sentenza francese che ha ritenuto che quel fatto costituisse truffa tentata. Il sindacato del giudice italiano non può spingersi sino alla negazione della consegna per la qualificazione giuridica del fatto nell’ordinamento straniero diversa da quella che sarebbe data nell’ordinamento italiano, ritenendo sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza (L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4) solo se il fatto sia qualificabile nello stesso modo anche secondo la legge italiana. E’ invece sufficiente che il fatto corrisponda a una ipotesi tipica di reato prevista dall’ordinamento italiano.
Nel caso in esame tale condizione all’evidenza sussiste. Ove infatti non si ritenga, come pure è possibile, che nel nostro ordinamento gli atti preparatori del reato di truffa possano ravvisarsi nella presenza dell’imputato in territorio francese in possesso di carte di credito falsificate, sarebbe comunque certamente configurabile il reato di ricettazione, tenendo presente quanto stabilito dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui "Integra il reato di cui all’art. 648 c.p.p., (ricettazione) la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi) provenienti da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, seconda parte, convenuto nella L. 5 luglio 1991, n. 197, (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita") le condotte acquisitive degli stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale. (Sez. U, Sentenza n. 22902 del 28/03/2001 Cc, dep. 07/06/2001, Rv. 218872).
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per nuovo giudizio a seguito del quale dovrà disporre la consegna del F. allo Stato francese subordinatamente alla condizione di cui all’art. 19, comma 1, lett. c), nel rispetto dei principi sopra enunciati (L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 6).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *