Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-04-2011) 16-06-2011, n. 24387

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. T.E. ricorre contro sentenza della Corte di appello di Potenza, che ha riqualificato il reato (B) già ritenuto ai sensi degli artt. 99 e 495 c.p. (il 25.5.1977), in quello di cui agli artt. 99 e 496 c.p. perchè, a seguito di fermo per identificazione, forniva ai Carabinieri le false generalità di " T.E., n. il (OMISSIS)" e non quelle proprie, non essendo rientrato nella sua abitazione entro le 21, come doveva quale sorvegliato speciale (A: art. 99 c.p., e L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1).

La Corte ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Matera nei suoi confronti, a stregua della testimonianza resa dall’Ufficiale di P.G. M.llo M. e dal conducente della vettura, C.V., su cui si trovava l’imputato al momento dei fatti.

Il ricorso deduce "mancanza di motivazione o motivazione apparente ai sensi dell’art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., comma 1, art. 546 c.p.p., lett. e) con riferimento all’art. 605 c.p.p., comma 1, lett. e perchè a fronte dell’asserto del M.llo M. che il conducente dell’autovettura fermata aveva esibito i suoi documenti, lo stesso C. ha dichiarato di non ricordare quali generalità avesse fornito l’imputato ai Carabinieri, sicchè la Corte non ha rispettato il suo dovere motivazionale.

2. L’appello in punto di prova è stato ritenuto generico nella sentenza impugnata.

Tanto implica il rilievo della inammissibilità consequenziale del ricorso che, difatti, ripete la doglianza, operando in questa sede distinzione tra le prove, di più manifestamente irrilevante, posto che a fronte dell’attestazione del pubblico ufficiale M., non s’intende l’elemento a favore del ricorrente che proverrebbe dalla testimonianza del guidatore C..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dalla somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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