Cons. Stato Sez. III, Sent., 21-06-2011, n. 3703 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata, pronunciandosi sul ricorso proposto dall’attuale appellante, società I. s.r.l., contro la deliberazione n. 3484 del 2 settembre 2010, adottata dal Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, lo ha in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile per carenza di interesse e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Con l’atto impugnato in primo grado era stata deliberato "di annullare e/o revocare, in autotutela" la precedente aggiudicazione (in favore della società I., unica concorrente rimasta in gara) "dell’appalto pubblico a procedura aperta per la fornitura quinquennale del service di n. 1 sistema autorizzato necessario per lo screening del carcinoma cervicale (PAPTEST), per un importo pari a 529.992 euro, per ciascun anno dei fornitura, (…) dando atto dell’inefficacia nei confronti di questa ASP del successivo contratto".

2. La pronuncia appellata, in particolare, ha ritenuto di ravvisare nella deliberazione impugnata un contenuto complesso, consistente:

– in parte in un provvedimento di annullamento di ufficio, per illegittimità, dell’aggiudicazione;

– in parte in un atto di revoca, per ragioni di sopravvenuto interesse pubblico, della precedente aggiudicazione;

– in parte in un atto privatistico di recesso dal contratto stipulato.

Di conseguenza, il Tar ha:

respinto i motivi di gravame concernenti l’annullamento di ufficio;

dichiarato inammissibili, per carenza di interesse, le censure contro la revoca dell’aggiudicazione;

dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine al recesso contrattuale.

3. L’appellante non censura i capi della sentenza riguardanti l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per difetto di giurisdizione, ma ripropone soltanto le censure respinte nel merito dal tribunale.

L’amministrazione appellata resiste al gravame.

Tutti i motivi articolati dall’appellante sono destituiti di pregio, anche prescindendo dai profili di tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

4. Anzitutto, il contestato provvedimento di autotutela è intervenuto entro un termine ragionevole (2 settembre 2010) rispetto alla data di adozione dell’atto di aggiudicazione e a quella di stipulazione del contratto (4 gennaio 2010).

L’atto impugnato ha tenuto conto di tutte le circostanze del caso, comprese le vicende afferenti l’intervenuto avvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e all’eventuale affidamento ingenerato nel privato.

Non può trascurarsi, al riguardo, che l’amministrazione ha assegnato particolare rilievo, fra l’altro, agli inadempimenti contrattuali ascritti all’impresa aggiudicataria, alla assenza di qualsiasi attività di collaudo, alla circostanza che "i macchinari oggetto di gara giacciono inutilizzati in un deposito con la conseguenza che appaiono, sinallagmaticamente, ingiustificate le somme erogate e da erogarsi".

5. In secondo luogo, a fronte della riscontrata evidente illegittimità dell’aggiudicazione, il provvedimento di autotutela ha adeguatamente valutato l’interesse pubblico specifico alla rimozione degli effetti dell’atto, sottolineando, in particolare, le esigenze da soddisfare mediante l’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e il possibile risparmio di risorse.

6. Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, poi, l’omessa attribuzione del punteggio all’unica offerta rimasta in gara ha concretato una "grave" e non sanabile illegittimità, perché ha impedito di apprezzare l’effettivo compimento di un giudizio approfondito sulla congruità dell’offerta. D’altro canto, una volta appurata la sussistenza del vizio della procedura, non assume alcun rilievo l’apprezzamento del "grado di illegittimità", come prospettato dalla parte appellante.

7. Né potrebbe ritenersi corretta la tesi secondo cui l’attribuzione dei punteggi non sarebbe necessaria in presenza di un’unica offerta rimasta in gara.

In ogni caso, va considerato che l’amministrazione ha ampiamente e diffusamente esposto le ragioni di sopravvenuto interesse pubblico che giustificano, da sole, l’adozione del provvedimento di autotutela della precedente aggiudicazione, anche in assenza di accertate illegittimità del procedimento seguito.

Infatti, il provvedimento afferma di "annullare e/o revocare" gli atti della procedura di affidamento, evidenziando tanto i vizi della procedura, quanto le motivazioni di opportunità che sorreggono la decisione di recedere dal rapporto contrattuale esistente.

8. In definitiva, l’appello deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l’appello, compensando le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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