Cass. pen., sez. VI 28-06-2008 (13-06-2008), n. 26019 Diritto di difesa e accuse calunniose – Rapporto – Condizioni – Fattispecie in tema di dichiarazioni rese dal condannato davanti al giudice di sorveglianza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Avellino del 3 dicembre 2004, appellata da C.M.A., con la quale il predetto era stato condannato per calunnia dei "carabinieri di Grottaminarda", reato consumato in occasione della audizione davanti al giudice di sorveglianza in data 27 maggio 1996, nel corso della quale il magistrato gli aveva contestato (varie) relazioni di servizio della polizia giudiziaria dalle quali emergeva che si accompagnava con pregiudicati (dei quali venivano indicati vari nomi).
Nel corso del presente processo erano assunte altre deposizioni dei carabinieri dello stesso contenuto nei confronti del C..
La Corte d’appello ha affermato che non si trattava di una difesa basata sulla semplice negazione di aver conosciuto i pregiudicati cui i carabinieri avevano fatto riferimento, ma di vera e propria denuncia calunniosa di falso. Ha precisato altresì che nei confronti dei carabinieri si era aperto processo per calunnia.
Propone ricorso personale il C.. Proclama la sua innocenza;
sostiene che: a) il reato era prescritto; 2) era stato violato il diritto di difesa; 3) la motivazione del provvedimento era insufficiente; 3) erroneamente non gli erano state concesse le attenuanti generiche.
Afferma ancora che non aveva mai sporto denuncia (il giudice di sorveglianza gli aveva detto che per fare la denuncia sarebbe stato sentito in altra sede), e che, in realtà, si voleva semplicemente difendere da accuse ritenute calunniose.
Il ricorso è fondato.
La linea di discrimine tra la esistenza e la inesistenza della calunnia ove l’imputato faccia affermazioni defensionali per allontanare da sè accuse o contestazioni mossegli in un procedimento avente carattere giurisdizionale è data dalle modalità concrete attraverso le quali, nell’esercizio del difesa (art. 51 c.p.), si attribuisca ad altri un fatto costituente reato.
Finchè però le affermazioni del dichiarante si limitino ad attribuire un fatto reato ad altri – di cui pur si conosce l’innocenza – semplicemente per effetto della negazione della esistenza del fatto addebitatogli il reato non sussiste. Esso sussiste, al contrario, quando tali affermazioni siano accompagnate da circostanze di fatto che le facciano apparire vere e credibili di modo che il fatto-reato che si attribuisce ad altri appaia effettivamente commesso, proprio per essere accompagnato da elementi, per così dire, di contorno che lo facciano sembrare realmente accaduto.
Nel caso, il ricorrente si è limitato ad affermare non esser vero ciò che i carabinieri sostenevano, cioè che egli si accompagnava con personaggi malavitosi. Se tali dichiarazioni potevano implicitamente significare attribuzione ai militari di un reato di falso, le dichiarazioni stesse non erano accompagnate da alcun altra specificazione o circostanza capace da rendere reale e concreta l’attribuzione del falso. Nè la insidiosa domanda del magistrato che ascoltava l’imputato circa il fatto se la sua negazione di accompagnarsi con pregiudicati volesse avere il significato di falsità alle dichiarazioni dei carabinieri può avere alcun rilievo:
a tale domanda l’imputato non poteva non rispondere che le dichiarazioni dei militari erano false, ma ancora una volta, tali dichiarazioni non sono state accompagnate da elementi fattuali circostanziati tali da farle apparire come vere (Sez. 6, Sentenza n. 1333 del 16/01/1998 Ud. – dep. 04/02/1998 – Rv. 210648).
D’altra parte, nulla di più di quanto si è sopra detto risulta dalla sentenza impugnata, per cui non ha rilievo che si sia aperto un processo per calunnia a carico dei carabinieri perchè la realtà rappresentata dalla Corte di merito non appariva suscettibile di fare aprire un procedimento penale a carico dei militari.
Si deve concludere quindi nel senso che l’imputato si è limitato ad esercitare il suo diritto di difesa senza che tale esercizio trasmodasse in calunnia.
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste. Resta assorbito nella decisione ogni altro motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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