Cons. Stato Sez. IV, Sent., 21-06-2011, n. 3734 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe nella parte in cui ha condannato il Ministero (oltre che alla corresponsione alla parte che egli patrocinava di equo indennizzo per eccessiva durata di processo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/01) al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione a suo favore; pagamento non ancora, a distanza di tempo e malgrado diffida, effettuato.

Si è costituita l’amministrazione intimata.

Il ricorso è passato in decisione alla camera di consiglio del 24.05.2011.

Si rileva la presenza dei presupposti processuali necessari per l’esercizio dell’azione di ottemperanza e non può che ritenersene la fondatezza, non risultando in atti alcun elemento che attesti l’effettuazione del dovuto pagamento delle spese liquidate con la predetta sentenza.

Va, quindi, dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di conformarsi al giudicato, adottando le iniziative necessarie al pagamento delle spese predette e relativi accessori, con interessi dal giorno della costituzione in mora entro il congruo termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o se anteriore, notificazione della presente decisione, nominandosi sin d’ora commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in via equitativa e tenendo conto della semplicità e serialità della controversia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) pronunciando sul ricorso per ottemperanza in epigrafe lo accoglie e per l’effetto assegna al Ministero della Giustizia termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione per dare adempimento all’obbligo indicato in motivazione con pagamento di quanto dovuto;

nomina Commissario ad acta, per il caso di inottemperanza oltre detto termine, il Ragioniere Generale dello Stato o dirigente dal medesimo delegato affinchè provveda in via sostitutiva, a spese dell’amministrazione, nei successivi sessanta giorni.

Condanna il Ministero della Giustizia a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 200 (duecento), oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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