Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 16-06-2011, n. 24131 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14 ottobre 2010 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza emessa in data 16.03.2007 dal G.I.P. del il Tribunale di Mantova che aveva dichiarato A.A. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 per avere guidato, in data 10.07.2006, l’autovettura in stato di ebbrezza conseguente all’ingestione di sostanze alcoliche, lo aveva condannato alla pena di giorni otto di arresto (sostituita con la pena di Euro 304 di ammenda) e 400,00 Euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e aveva disposto altresì la revoca della sua patente di guida. Secondo i giudici di merito l’ A. era responsabile del reato di cui all’art. 186 C.d.S. in quanto avevano ritenuto che gli elementi sintomatici riscontrati dagli agenti operanti avessero provato lo stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di alcool.

Avverso tale sentenza l’ A. proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento e la censurava per i seguenti motivi:

1) art. 606 c.p.p., lett. b) – violazione e falsa applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale (art. 186 C.d.S.). Rilevava sul punto il ricorrente che non era stato dimostrato il suo stato di ebbrezza, dal momento che nessun alcol test e nessun prelievo di sangue venne eseguito su di lui, mentre la sintomatologia da lui presentata ben poteva essere riferibile ad uno stato patologico quale la congestione determinata dall’assunzione di una bevanda fredda a seguito dell’ingestione di cibo, come da lui sostenuto.

2) Art. 606 c.p.p., lett. e) – contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto provato lo stato di ebbrezza sulla base di elementi sintomatici di natura ambigua.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

La sentenza impugnata, dopo avere dato atto che al momento della condotta criminosa vigeva una disciplina che non distingueva autonome fattispecie di reato con riferimento al tasso alcolico dello stato di ebbrezza, ha affermato che il superamento del limite di 0,50 g/l di alcol nel sangue era pacifico alla luce degli elementi sintomatici evidenziati.

Tanto premesso, osserva la Corte che la legge n. 120 del 29 luglio 2010 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui all’art. 186, lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa.

Tale modifica normativa non esclude che lo stato di ubriachezza possa essere provato con indici sintomatici. Peraltro, dal momento che l’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a) non costituisce più reato, è necessario che il giudice indichi con chiarezza le ragioni per cui ha ritenuto sussistente l’ipotesi criminosa di cui alla lett. b) o alla lett. c).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr. Cass., sez. 4, Sent. n. 48297 del 27.11.2008, Rv. 242392) ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza (pur dopo le modifiche apportate all’art. 186 C.d.S. dal D.L. n. 92 del 2008, art. 4, comma 1, lett. d), conv. con modd. in L. n. 125 del 2008), lo stato di ebbrezza può essere accertato, non soltanto per l’ipotesi di cui alla fascia a) ma anche per quelle più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale; dovrà comunque essere ravvisata l’ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi.

Nella fattispecie di cui è causa, invece, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che il ricorrente ha superato la soglia minima pari a 0,50 g/l di alcol nel sangue, ma non ha indicato, come avrebbe dovuto, le ragioni specifiche per cui non poteva essere ritenuta la sussistenza dell’ipotesi prevista dall’art. 186 C.d.S., lett. a).

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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