Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2011) 16-06-2011, n. 24127 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.S. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 30.06.2010, della Corte d’Appello di Catania di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale dello stesso capoluogo il 4.12.2009 in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Si denuncia vizio di motivazione relativamente alla quantificazione della pena per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva.

I giudici di appello si sono limitati a rilevare che, in relazione alla gravità del fatto, desunta dalla quantità e qualità della sostanza stupefacente caduta in sequestro, non vi sarebbe ragione di applicare le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata ed infraquinquennale. La Corte d’Appello ha, inoltre, erroneamente applicato la "recidiva infraquinquennale" ritenendo la sussistenza di una precedente sentenza di condanna per il reato di ricettazione commesso nel (OMISSIS). Ma tale reato, come si evince dal certificato del casellario giudiziario, è stato commesso il 16.02.2004, quindi cinque anni e sei mesi prima rispetto alla commissione del reato per cui si procede.

Quanto alla applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. si rileva che i giudici del merito non hanno fatto alcuna valutazione del comportamento processuale tenuto dall’imputato che ha immediatamente ammesso le proprie colpe mettendo a disposizione degli inquirenti la sostanza stupefacente che teneva nascosta.
Motivi della decisione

I motivi esposti sono manifestamente infondati sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile.

Circa la ritenuta recidiva, ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 1 come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4, è recidivo chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, e, ai sensi del comma 2, n. 2) di tale norma la pena può essere aumentata fino alla metà se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente, ed è evidente, sulla base del tenore letterale delle norme appena citate, che il calcolo dei suddetti cinque anni va effettuato – diversamente da quanto opina il difensore del ricorrente – considerando come dies a quo non già la data di commissione dell’ultimo delitto non colposo antecedente quello per cui è processo, bensì quella (o quelle) della sentenza (o sentenze) di condanna divenuta (o divenute) irrevocabile (o irrevocabili) antecedentemente alla commissione del delitto non colposo per il quale si procede (V. per tutte Sez. 4, Sentenza n. 36131 del 2007 Rv. 237651).

Ciò posto ritenuta la recidiva reiterata ed infraquinquennale, correttamente la Corte d’Appello non ha applicato il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche stante il divieto imposto dal novellato art. 69 cod. pen., comma 4.

Da ultimo, in ordine alla dedotta violazione di legge con riferimento all’art. 133 cod. pen., si osserva che, per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Cass. sez. 6 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. 6 4 agosto 1998 n. 9120 rv. 211583), ma anche, quando impone un obbligo di motivazione espressa per la concessione di un’attenuante negata dal primo giudice o per l’esclusione di un’aggravante, afferma che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3 16 giugno 2004 n. 26908 rv. 229298).

Orbene, per il caso di specie, non si può certo affermare che la quantificazione della pena operata dal primo giudice e confermata dal giudice di appello sia frutto di arbitro, atteso lo specifico richiamo alla gravità del fatto contestato ed alla personalità dell’imputato. Per altro, la valutazione in positivo del comportamento dell’imputato, con riguardo alla ammissione delle sue colpe, è del tutto relativo, atteso che il G. venne arrestato in flagranza di reato, d’altronde il comportamento post delictum è stato, comunque, considerato dal GIP proprio al fine dell’applicazione delle attenuanti generiche.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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