Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 16-06-2011, n. 24396 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone istanza di riesame P.M. avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 15 dicembre 2010 con la quale è stata confermata la ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in ordine alla contestazione provvisoria di partecipazione ad associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo A) e detenzione e cessione di un quantitativo ingente di cocaina (capo D) posto in essere il 24 settembre 2008.

Deduce:

1) la illogicità della motivazione fondata sul rilievo che, così come in data 18 ottobre 2008 il prevenuto era stato arrestato mentre viaggiava a bordo di una vettura Mercedes Vaneo trasportando 100 chili di cocaina, anche in una precedente occasione, quando aveva viaggiato il 24 settembre 2008 a bordo della stesa vettura doveva avere con sè un quantitativo analogo di sostanza stupefacente.

I giudici avevano sottolineato che l’auto, da ultimo sequestrata, aveva un vano ricavato nell’abitacolo, destinato all’occultamento di droga. Secondo gli stessi giudici, oltre a tale particolare, era rilevante il fatto che l’auto, a settembre, era stata consegnata al coimputato D. ( B.M.) che la aveva parcheggiata nel box di via (OMISSIS), box utilizzato dal gruppo di appartenenza per detenere lo stupefacente commercializzato su Milano. Ebbene, anche nella seconda occasione era stato notato dalla PG che il D. aveva atteso fino a mezzanotte – inconsapevole dell’arresto del P. – nello stesso luogo (parcheggio Standa) ove la prima volta si era recato per prelevare il mezzo ivi parcheggiato dal P.. Ad avviso del difensore il ragionamento è illogico e incompleto. Non si è considerato da parte del giudice a quo che le modalità di sviluppo delle due vicende erano diverse.

Infatti nella prima occasione, a differenza che nella seconda, la vettura Mercedes era stata lasciata a lungo incustodita tra il momento in cui il P. l’aveva parcheggiata presso la Standa e il successivo momento in cui era stata poi prelevata e condotta al garage.

Inoltre non era stato considerato un uso della vettura non illecito.

La scarsezza degli indizi sul reato di detenzione di sostanza stupefacente non poteva riverberare i suoi effetti sulla configurazione del reato associativo, già in partenza supportato dal rilievo della commissione di un unico reato fine da parte del ricorrente.

Non erano stati indicati dal Tribunale gli indizi concernenti gli elementi qualificanti del reato associativo quali il pactum sceleris tra più associati e il contributo causale del singolo partecipe agli scopi della associazione;

2) il vizio di motivazione riguardo alle esigenze cautelari.

Il ricorso è fondato.

Apprezzabile è il primo motivo di ricorso col quale si censura la tenuta dell’apparato argomentativo riguardo alla sussistenza degli indizi concernenti il reato associativo sub A) e il reato di cui al capo D).

Il ragionamento seguito dal Tribunale del riesame appare infatti manifestamente illogico laddove ritiene che possano ritenersi indizi gravi a sostegno della ipotesi contestata ex art. 73 l. stup., quelli costituiti dall’avere il ricorrente condotto una autovettura dotata di vano occulto che, in seguito, è risultato utilizzato per il trasporto di sostanza stupefacente.

La guida della vettura da parte del ricorrente in entrambe le occasioni descritte e il parcheggio dell’auto, il 24 settembre, nel luogo dal quale il coindagato B. l’aveva prelevata – luogo che era lo stesso ove, il giorno dell’arresto del ricorrente (18 ottobre successivo), il medesimo B. era rimasto in attesa fino a tarda ora, ignaro dell’arresto del ricorrente – sono elementi di cui del tutto irrazionalmente si afferma la concludenza e la attitudine a dimostrare con elevato grado di probabilità la responsabilità dell’indagato.

In realtà gli elementi ricordati sono in sè equivoci, essendo compatibili, con lo stesso grado di approssimazione, con la tesi dell’avere il prevenuto guidato una vettura senza l’illecito carico.

Non è stata adeguatamente valutata infatti la ipotesi che la macchina fosse stata solo predisposta per la esecuzione di futuri e successivi trasporti illeciti.

D’altra parte è fondato anche il rilievo che il materiale indiziario atto a sostenere la ipotesi del reato associativo in realtà integri una motivazione solo apparente.

Oltre a dovere rivisitare il materiale indiziario per verificare se la ipotesi sub D) possa trovare supporto in emergenze diverse e ulteriori rispetto quelle già individuate e reputate del tutto inidonee da questa Corte, il giudice del rinvio dovrà nuovamente valutare gli indizi a sostegno della fattispecie sub A) uniformandosi al principio, correttamente evocato nel ricorso, secondo cui in materia di applicazione di misure cautelari, la sussistenza di gravi indizi di cui all’art. 273 cod. proc. pen., in ordine all’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, che attesti l’intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l’associazione. Tuttavia, occorre pur sempre una adeguata motivazione in ordine alla partecipazione dell’indagato al reato associativo e al ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all’interno dell’organizzazione (Sez. 6, Sentenza n. 6867 del 14/01/2008 Cc. (dep. 13/02/2008) Rv. 239670). Nella specie sono stati evocati elementi che attengono alla commissione – qui censurata nella motivazione – del reato fine mentre è del tutto assente la illustrazione degli elementi costituiti dall’accordo criminoso per la realizzazione di un numero indeterminato di reati attinenti al commercio di sostanze stupefacenti e alla consapevolezza del prevenuto di contribuire con il proprio comportamento ai fini del sodalizio.
P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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