Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 16-06-2011, n. 24384 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione P.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 23 aprile 2010 con la quale, per quello che qui interessa, è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine ai reati di minacce e lesioni personali volontarie in danno di O.B., fatto del (OMISSIS).

Deduce il vizio di motivazione per avere, la Corte di appello, riportato in maniera sintetica e senza affrontarli, i motivi dedotti in appello, tesi a richiedere una più approfondita valutazione della attendibilità della persona offesa, la cui dichiarazioni erano alla base della pronuncia di colpevolezza.

Il ricorso è inammissibile.

L’art. 581 c.p.p. richiede, per la proposizione di un gravame capace d superare la soglia della ammissibilità, che il ricorrente specifichi le ragioni in fatto e gli argomenti in diritto a sostegno della doglianza formulata.

Nella specie il ricorrente si è limitato ad affermare di avere sollevato, nei motivi di appello, dubbi sulla credibilità del racconto della persona offesa ma non dettaglia in quali termini e in quale prospettiva tale doglianza sarebbe stata articolata, così impedendo a questa Corte di legittimità di vagliare in primo luogo la rilevanza della questione, in secondo luogo la sua eventuale manifesta infondatezza o, addirittura, la sua ammissibilità anche con riferimento alla deduzione come motivo di appello, atteso che la inammissibilità del gravame può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento ( art. 591 c.p.p., comma 4).

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *