Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-06-2011, n. 3714

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Regione Campania chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo della Campania ha accolto il ricorso proposto dal signor F. D. avverso il provvedimento del Direttore del genio civile di Caserta in data 24 luglio 2001, recante diniego di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività estrattiva, in ragione della difformità della coltivazione della cava ai progetti di coltivazione e sistemazione ambientale prodotti in allegato all’istanza del 5 luglio 1986, nonché per la mancanza della polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 22 comma 1 della legge regionale Campania 13 aprile 1995, n. 17.

Tale diniego è stato ritenuto illegittimo dalla sentenza impugnata, sia sotto il profilo della difformità ai progetti, sia sotto quello della mancanza della polizza fideiussoria.

La sentenza merita la riforma chiesta con l’appello.

Per quanto riguarda la difformità dal progetto, il primo giudice ha rilevato che è stata ritenuta sulla base delle contestazioni sollevate nell’ambito del sopralluogo di cui al verbale del 2 giugno 1999, che ha dato luogo alla diffida n. 5725 del 1999, mentre la ricorrente risulta aver ottemperato ai relativi rilievi, come verificato nei successivi sopralluoghi.

Come rileva l’appellante Regione, è evidente il fraintendimento nel quale è incorsa la sentenza, che riferisce l’adempimento alle prescrizioni impartite per l’eliminazione del pericolo esistente nel sito di cava, nonché alla perimetrazione del sito di coltivazione, secondo le indicazioni contenute nella lettera b) del decreto oggetto del giudizio.

Le motivazioni di tale decreto, invece, sono indipendenti dalle suddette prescrizioni, dettate per la messa in sicurezza dell’area di scavo, sia stata o meno autorizzata la relativa coltivazione, ed hanno attinenza, come si è detto, alla mancata corrispondenza dell’attività estrattiva con i progetti allegati all’istanza del 5 luglio 1986, circostanza sulla quale nessuna considerazione è contenuta nella sentenza impugnata.

Quanto alla mancanza della polizza fideiussoria, sulla quale pure si basa il provvedimento oggetto d’esame, rileva il Tribunale amministrativo che la polizza risulta essere rimasta in vigore senza interruzione, anche se con modifica di numero e di agenzia, con ciò mostrando di aver confuso la polizza stipulata dalla ditta F. esclusivamente a copertura della responsabilità civile verso terzi con la specifica polizza prescritta dall’art. 6 della l.r. Campania 13 dicembre 1985, n. 54, mod. dalla l.r. 13 aprile 1995, n. 17, finalizzata a garantire il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato per effetto della coltivazione della cava.

In conclusione, l’appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Le spese del doppio grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellato F. D. a rifondere all’Amministrazione appellante le spese di lite, nella misura di 3.000,00 (tremila/00) euro, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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