Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-10-2011, n. 22315 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.P.D.A., nel giudizio di divorzio da B.P. E.M., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha riformato, parzialmente, la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Lecco. Secondo l’assunto della ricorrente, la sentenza della Corte milanese non ha pronunciato nè in merito alla domanda di accertamento della persistenza dell’obbligo del B. di corrispondere un assegno corrispondente al pagamento del canone di locazione della abitazione in cui risiede anche la figlia sino alla sua indipendenza economica, nè ha pronunciato sulla domanda di adeguamento dell’assegno di mantenimento spettante alla ricorrente.

Si difende con controricorso il B. che eccepisce l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 bis c.p.c. e contesta nel merito la fondatezza del ricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia relativo al merito della domanda della sig.ra D.P. inerente la condanna del B. a mantenere il pagamento del canone di locazione dell’abitazione della figlia minore anche per l’obbligazione da lui contratta sino al momento in cui quest’ultima non fosse diventata economicamente autosufficiente e quindi del relativo esame nel merito e nella mancata pronuncia nel dispositivo della sentenza.

La sentenza appare viziata da omessa pronuncia in quanto nel dispositivo nulla statuisce sulla domanda relativa al pagamento del canone di locazione che pure nella motivazione viene riconosciuta ammissibile perchè proposta sin dall’inizio del processo.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce in rubrica quanto segue:

"Difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e concreta statuizione nel dispositivo relativamente alla condanna del B. al pagamento all’ammontare dell’assegno stabilito a favore della D.P. nella misura, come individuata dalla Corte nella parte motiva, di Euro 637 già rivalutata o nella somma di Euro 516,45 ma da aggiornare secondo indici ISTAT dalla data in cui venne convenuta, nel giugno 1997, con la separazione consensuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Inconciliabilità e contraddittorietà della motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) tra quanto in parte motiva e quanto in dispositivo della sentenza nel quale la Corte pronuncia solo in merito alla domanda incidentale del B. e statuisce al n. 3) la conferma nel resto l’impugnata sentenza".

Il motivo è infondato in quanto la motivazione della sentenza della Corte di appello è chiara nell’affermare che non sussistono le condizioni per un elevamento dell’ammontare dell’assegno attualmente percepito dalla D.P. nella misura di Euro 637 mensili e ha pertanto confermato la decisione di primo grado che statuiva sull’assegno spettante alla D.P. fissandone in Euro 516 mensili l’ammontare base che a causa degli aggiornamenti maturati nel frattempo aveva raggiunto al momento della pronuncia della sentenza di appello l’ammontare indicato dalla Corte. In tal senso deve essere interpretato il dispositivo della sentenza impugnata e pertanto va respinto il motivo di ricorso che assume una omessa pronuncia, in realtà non sussistente, da parte della Corte di appello di Milano.

Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso e respinto il secondo motivo con cassazione della sentenza impugnata quanto al motivo accolto e rinvio alla Corte di appello di Milano che,in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *