Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-06-2011, n. 3713 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto 2 maggio 2006 n. 1152 che decidendo, previa riunione, sui ricorsi di cui ai numeri di r.g. 1664/04, 1809/04 e 79/05 ha dichiarato improcedibile per carenza di interesse il primo ricorso e ha rigettato gli altri ricorsi nel merito.

Assume la società appellante la erroneità della impugnata sentenza di cui chiede la integrale riforma con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese di lite.

Si è costituita in appello la intimata Amministrazione per resistere al ricorso e per chiederne la reeiizione.

Con memoria del 18 aprile 2011 la società appellante ha dichiarato di non aver più interesse alla coltivazione del gravame in conseguenza delle sopravvenienze attizie mediotempore occorse.

All’udienza del 24 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

L’appello è improcedibile.

Come anticipato, nella memoria conclusiva del 18 aprile 2011 la società appellante ha osservato, prima di ogni altra difesa, che l’Ispettorato territoriale del Veneto ha fatto luogo alla riapertura del procedimento di compatibilizzazione dell’impianto in titolarità di essa appellante con l’impianto RAI posto in località Col Visentin al fine di valutare il progetto radioelettrico presentato a tal fine dalla medesima appellante. Inoltre con nota del 11 febbraio 2011 il Ministero ha rilasciato autorizzazione definitiva alla modifica dell’impianto emittente "Metro Every Day" della società F. Sud.

Alla luce di tale sopravvenienza fattuale l’appellante ha espressamente dichiarato che, nonostante sia ancora in corso la procedura di compatibilizzazione, il rilascio dell’autorizzazione definitiva alle modifiche e la mancanza di segnalazioni interferenziali hanno determinato una situazione sostanziale per cui la ricorrente " non ha più alcun interesse alla coltivazione del ricorso essendo cessata la materia del contendere alla luce del provvedimento sopra dichiarato".

Al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso d’appello, che va per conseguenza dichiarato improcedibile

Quanto alle spese di lite di questo grado, giusti motivi depongono per la loro compensazione tra le parti, anche in considerazione del particolare epilogo della vicenda.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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