Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-10-2011, n. 22314 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, C.S. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro 9-01-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum.

Si è costituito il Ministero della Giustizia.

Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Il Giudice a quo ha considerato il periodo dì ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 2.000,00; procedimento presupposto: 1 grado, novembre 2000 gennaio 2006).

Va precisato che non si può prescindere dagli ordinari termini di ragionevole durata (tre anni, per il primo grado) per intere categorie di controversie (nella specie, causa di lavoro), ma soltanto con riferimento al singolo procedimento, in relazione al quale il ricorrente nulla precisa.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 600,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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