Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-06-2011, n. 3711 Trasporto pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Basilica;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’impresa Di M. A. Autolinee chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento recante eliminazione della fermata di Firenze Certosa dall’esercizio dell’autolinea interregionale ordinaria Castronuovo sant’Andrea- Brescia, gestita dall’impresa stessa.

I) Espone l’appellante che in data 4 luglio 2002 ha inoltrato istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’intensificazione del programma di esercizio mediante una coppia di corse settimanali nelle ore notturne con scalo anche a Firenze Certosa e che, di conseguenza, l’Amministrazione ha elaborato la scheda tecnica, evidenziando ai controinteressati lo stato della concessione dell’impresa Di M.. In data 4 marzo 2003, con nota n. 3657 il Ministero ha autorizzato l’intensificazione, inserendo la fermata suddetta sia nella voce "percorso" sia nella voce "prescrizioni"; la Direzione territoriale trasporti di Potenza ha modificato il disciplinare del servizio inserendo tale fermata il 18 marzo 2003.

Dopo aver ottenuto la sospensione di concessioni rilasciate ad altre imprese, lesive dei propri interessi, l’impresa ricorrente si è vista revocare, con provvedimento del 23 dicembre 2004, la fermata de qua; avverso tale provvedimento è stato prodotto il ricorso deciso con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto le censure avanzate dall’interessata, avendo considerato che:

– la fermata di Firenze Certosa è stata soppressa dall’Amministrazione con nota n. 1864 del 14 giugno 2002, in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato, VI, 7 maggio 2002, n. 1718, ben prima della istanza di intensificazione;

– il provvedimento con il quale, nel 2003, il Ministro ha autorizzato l’intensificazione, ha disposto secondo lo schema predefinito dell’autolinea, senza nulla innovarvi se non per la mera istituzione delle corse notturne;

– la menzione della località di Firenze Certosa, nella nota n. 3657 del 2003 rileva soltanto come scansione del percorso, e non come scalo;

– pertanto, l’atto impugnato non implica esercizio del potere di autotutela.

II) La sentenza impugnata resiste alle doglianze avanzate con l’appello, e perciò può prescindersi dall’esaminare l’eccezione di irricevibilità dell’appello, svolta dalla controinteressata.

Deve innanzitutto osservarsi l’irrilevanza, nella presente vicenda, dell’annoso contenzioso che oppone l’appellante al Ministero resistente in ordine a concessioni delle quali sono titolari altre imprese: quello che qui viene in evidenza è l’indagine circa la legittimità o meno della nota con la quale, in data 23 dicembre 2004, il Ministero stesso ha rettificato le prescrizioni contenute nel provvedimento n. 3657 del 2003, mediante l’eliminazione della fermata di Firenze Certosa.

L’appellante sottolinea che la domanda di intensificazione e il provvedimento di assenso, in particolare laddove inserisce la fermata anche nella voce "prescrizioni", nonché la modifica del disciplinare del 18 marzo 2003 e la tabella oraria del 30 dicembre 2003 individuano con chiarezza l’avvenuta istituzione della fermata de qua; che il precedente provvedimento autorizzatorio aveva ingenerato l’affidamento incolpevole nella legittimità dell’istituzione della fermata, ora immotivatamente fatto ricadere sull’interessata; che lo strumento della rettifica non può applicarsi alla correzione di un errore della volontà dell’Amministrazione e che in ogni caso la rettifica stessa avrebbe dovuto essere preceduta dall’avviso di avvio del provvedimento.

III) Nessuna di tali considerazioni è tale da condurre alla riforma della sentenza impugnata.

E’, infatti, sufficiente rilevare che

– nel momento in cui l’istanza di intensificazione è stata presentata (4 luglio 2002) la fermata di cui trattasi non era operante, essendo stata annullata con provvedimento del 14 giugno 2002 a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato già citata;

– nella domanda del 4 luglio 2002 l’impresa ricorrente ha chiesto all’Amministrazione l’intensificazione notturna della linea Castronuovo sant’Andrea – Brescia "mediante l’istituzione di una corsa settimanale il martedì e il giovedì", mentre l’indicazione di Firenze Certosa è inserita unicamente come indicazione del percorso;

– il provvedimento ministeriale n. 3657 del 4 marzo 2003 concede la modifica richiesta, inserendo l’indicazione di Firenze Certosa nel paragrafo "prescrizioni", ma per indicare, anch’essa, il percorso considerato ("per Firenze Certosa"); nessuna rilevanza può assumere, in contrario, quanto annotato nel disciplinare della concessione d’esercizio, che erroneamente riferisce il ripristino della fermata in forza del provvedimento n. 3657

per concludere che né la domanda della ricorrente, né alcun provvedimento dell’Amministrazione abbiano mai avuto per oggetto la nuova istituzione, o il ripristino, della fermata in oggetto.

Quanto poi alla pretesa violazione delle istanze partecipative, discende dalle considerazioni appena svolte che nessun obbligo di avviso (e nessuna conseguente violazione) può ritenersi gravare sull’Amministrazione, posto che, nella specie, indipendentemente da quanto ritenuto dallo stesso Ministero, non si trattava di apportate una rettifica ad un provvedimento favorevole all’interessato, e neanche di correggere un errore materiale, ma soltanto di riportare l’esatto contenuto della modifica già concessa alle intenzioni già compiutamente espresse nel provvedimento del 4 marzo 2003.

IV) In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’impresa appellante a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio, nella misura di 4.000 (quattromila) euro per ognuna di esse, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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