Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-03-2011) 16-06-2011, n. 24126 Circolazione stradale colpa: sorpasso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- C.A. propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, del 11 febbraio 2010, che ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Pesaro, del 19 febbraio 2008, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo – commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio del ciclista F.E. – nonchè dell’illecito amministrativo di cui all’art. 148 C.d.S. – per non avere tenuto, in fase di sorpasso del ciclista, un’adeguata distanza laterale- e lo ha condannato, riconosciute, quanto al delitto, le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all’aggravante contestata, alla pena di quattro mesi di reclusione ed al pagamento della sanzione amministrativa di 100,00 Euro.

In fatto, era accaduto che l’imputato, alla guida del proprio motociclo, nell’effettuare il sorpasso di un ciclista, lo aveva urtato facendolo cadere sull’asfalto. A seguito della caduta, lo stesso ciclista, un uomo anziano di 90 anni, ha riportato gravi lesioni, rivelatesi mortali.

Avverso detta sentenza ricorre, dunque, il C., che deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità, affermata, a giudizio dello stesso, benchè il sorpasso fosse stato regolarmente condotto e fosse stata del tutto imprevedibile l’improvvisa sterzata a sinistra dell’anziano ciclista, alla cui esclusiva responsabilità avrebbe dovuto ricondursi l’incidente. Erronea sarebbe stata anche l’applicazione dell’art. 148 C.d.S., comma 3, posto che il sorpasso era stato eseguito con ogni cautela.

2- Il ricorso è infondato.

In realtà, la corte territoriale, con motivazione pur sintetica, e tuttavia efficace e coerente, ha ribadito la responsabilità dell’imputato, avendo rilevato precisi profili di responsabilità nella sua condotta di guida che ha determinato l’evento, peraltro evitabile sol che egli avesse agito con maggior accortezza e prudenza.

Hanno, invero, giustamente osservato i giudici del merito che la scarsa larghezza della strada (appena cinque metri) che l’imputato e l’anziano ciclista stavano percorrendo e la posizione centrale assunta da quest’ultimo – posizione di cui lo stesso imputato si era accorto, secondo quanto da lui stesso ammesso – avrebbero dovuto indurre il C. alla massima attenzione ed a calcolare con assoluta precisione ed accortezza i propri movimenti, senza escludere, se necessario, l’arresto del suo motociclo, in attesa di comprendere le intenzioni del ciclista. Prudenza e senso di responsabilità avrebbero dovuto indurlo – anche a prescindere dall’età avanzata del ciclista e dalla sua andatura ondeggiante, di cui sostiene non essersi accorto l’imputato – ad agire, dunque, con maggior cautela, ad attendere i movimenti del ciclista ed avviare la manovra di sorpasso in assoluta sicurezza, solo dopo che fossero divenute ben chiare le sue intenzioni, che erano poi quelle di attraversare la strada, probabilmente per raggiungere l’abitazione del figlio.

Quello spostamento, d’altra parte, l’imputato avrebbe dovuto facilmente prevedere proprio in vista dell’occupazione, da parte del ciclista, del centro della strada, chiaramente propedeutica all’ulteriore manovra di spostamento a sinistra.

Se l’imputato avesse agito con la necessaria prudenza, ha giustamente sostenuto la corte territoriale, se avesse evitato di effettuare un sorpasso che si presentava, nelle richiamate condizioni, chiaramente azzardato, l’incidente e le sue tragiche conseguenze sarebbero state evitate.

Conclusioni che si presentano del tutto coerenti rispetto agli elementi probatori acquisiti, e dunque certamente condivisibili, anche con riguardo all’affermata responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 148 C.d.S., la cui violazione appare evidente sol che si consideri la scorretta esecuzione, da parte dell’imputato, della manovra di sorpasso.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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