Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-06-2011, n. 446 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

avv. V. Criscuoli per il comune appellato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sez. di Palermo – la GEMEAZ Cusin S.p.A. impugnava gli atti di aggiudicazione alla A.T.I. Compass Group del servizio di refezione scolastica mediante pasti pronti per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11.

Proponeva ricorso incidentale la menzionata contro interessata.

L’adito TAR, con sentenza n. 8148 del 30 giugno 2010, respingeva entrambi i ricorsi, compensando le spese.

Appellava la soccombente GEMEAZ, chiedendo l’annullamento della citata sentenza; si costituivano il Comune di Palermo e le contro interessate, insistendo per la reiezione del gravame.

2) Con atto di rinuncia al giudizio presentato il 2 dicembre 2010, l’odierna ricorrente dichiarava di volere rinunciare all’azione proposta, "… essendo venuto meno l’interesse a ricorrere della società appellante Gemeaz …". A tale atto prestavano la propria adesione, anche in punto di compensazione delle spese di lite, le controparti costituite.

Tale manifestazione di volontà si configura come vera e propria rinuncia al ricorso da parte di uno degli odierni appellanti ed essa determina una situazione nuova rispetto a quella che aveva originato il giudizio e comporta che il Collegio – previa verifica degli elementi formali del menzionato atto – si limiti a registrare l’avvenuta rinunzia all’odierno gravame da parte della GEMEAZ Cusin S.p.A. Ne consegue che, tale essendo la situazione di fatto e di diritto, il Collegio non può che concludere nel senso di dare atto della rinuncia all’appello n. 1041/2010, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, dà atto della rinuncia al ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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