Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-03-2011) 16-06-2011, n. 24095

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.G. e T.N., tramite il difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 10.2.2010 con la quale la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la decisione del Tribunale condannando, a seguito di giudizio con il cd. rito abbreviato, gli imputati alla pena di anni uno di reclusione e 600,00 Euro di multa siccome ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 640 c.p. (fatti commessi in data (OMISSIS)).

La difesa richiede l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

p.1) inosservanza dell’art. 420 ter c.p.p. in relazione all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il legittimo impedimento del difensore, sebbene tempestivamente ed adeguatamente motivato. Lamenta in particolare la difesa che il giudice del gravame "ha omesso qualsivoglia motivazione sul mancato accoglimento dell’impedimento del difensore e proprio in ciò se ne deduce la violazione del diritto di difesa".

La censura è manifestamente infondata; contrariamente a quanto affermato dalla difesa, dalla lettura del verbale della udienza del 10 Febbraio, si evince in modo assolutamente inequivocabile che: a) la Corte territoriale ha preso in considerazione la "ennesima" istanza di rinvio formulata dal difensore dall’avv.to S. e sostenuta dall’avv.to B., rilevando come la stessa non fosse tempestiva nè giustificata; b) la Corte territoriale ha respinto la istanza esprimendo un giudizio comparativo tra il processo in atto e quello pregiudicante e ha indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto di accordare il richiesto rinvio. La ordinanza pertanto è motivata e le valutazioni di merito in essa espresse non sono sindacabili nel merito. p.2.) inosservanza dell’art. 192 c.p.p. ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè la Corte territoriale avrebbe formulato il giudizio di responsabilità penale sulla base di mere illazioni, prendendo atto delle rilevanti incertezze della persona offesa in sede di ricognizione dell’autore del reato, avendo quest’ultima, fornito nel corso dell’udienza del 1.6.2006 una precisazione circa la condizione delle mani (particolarmente curate) e del taglio dei capelli dell’autore del reato riconosciuto nella persona del T..

La censura è manifestamente infondata, perchè eccedente i limiti del sindacato di legittimità. Trattasi nella specie di una doglianza che attiene alla valutazione critica del contenuto della deposizione.

Detto giudizio attiene al merito della deposizione e la motivazione non presenta il carattere della manifesta illogicità o della contraddittorietà, con la conseguenza che la stessa non è sindacabile nella presente sede. p.3) inosservanza degli artt. 157, 640 e 129 c.p. e art. 531 c.p., comma 2 ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) perchè la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la estinzione del delitto di truffa essendo maturata la prescrizione.

La doglianza è manifestamente infondata perchè è generica non tenendo conto delle otto sospensioni disposte nel corso del giudizio che, ex art. 160 c.p., determinano la maturazione del termine prescrizione alla data del 27.12.2011.

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno, ex art. 616 c.p.p., della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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