T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-06-2011, n. 541

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, ormai passato in giudicato stante la mancata proposizione di opposizione, il comune di Terracina è stato condannato a pagare al ricorrente la somma di euro 150.673,28, oltre interessi legali e spese di procedura; b) con il ricorso all’esame il ricorrente denuncia che il suo credito non è stato soddisfatto nonostante la notificazione di un atto di precetto e chiede pertanto che la sezione adotti i provvedimenti occorrenti a garantire il soddisfacimento dei suoi diritti;

Ritenuto che il ricorso sia fondato dato che il comune di Terracina, neppure costituitosi in giudizio, non ha fornito elementi ostativi;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:

a) assegna al comune di Terracina, in persona del legale rappresentante protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;

b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del comune di Terracina il compenso del commissario che fissa sin d’ora in euro ottocento, salvo conguaglio; la liquidazione del conguaglio avrà luogo su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

d) condanna il comune di Terracina al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro millecinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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