Cass. civ. Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 22285 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso:

– che l’imponibile irpef ed ilor 1989 dell’intimata venne rideterminato dall’Ufficio con accertamento sintetico in base ai coefficienti presuntivi di reddito previsti dai D.M. 10 settembre 1992, e D.M. 12 novembre 1992 (redditometro);

che l’adita commissione provinciale accolse il ricorso proposto dalla contribuente, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Ufficio, dalla commissione regionale;

che i giudici di appello ritennero illegittimo l’accertamento, in quanto fondato su testi normativi emanati successivamente all’annualità oggetto dell’accertamento e privi di efficacia retroattiva;

rilevato:

che, avverso la decisione di appello, Amministrazione dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè vizio di motivazione;

che la contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

che l’impugnativa dell’Amministrazione finanziaria è manifestamente fondata, posto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il potere dell’Ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla scorta di indizi, in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, implica l’utilizzo di coefficienti presuntivi e, pertanto, legittima il riferimento a "redditometri" anche se contenuti in decreti ministeriali successivi, vertendosi in materia non di applicazione retroattiva di disposizioni normative, ma di valutazione di pertinenza nel caso in esame, in mancanza di circostanze di segno contrario, di parametri e calcoli statistici di provenienza qualificata e di attitudine indiziaria indipendente dal tempo dell’elaborazione (v. Cass. 13316/06, 18108/05, 14.161/03, 12.731/02, 2123/02, 11.611/01, 15.045/00);

considerato:

– che il ricorso va, pertanto, accolto;

ritenuto:

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, e che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna della contribuente, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente a la refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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