T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-06-2011, n. 5515 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con nota depositata in data 3 giugno 2011, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso ed ha chiesto, per l’effetto, che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;

Rilevato che la sopravvenuta carenza di interesse è stata altresì dichiarata all’udienza pubblica dell’8 giugno 2011;

Ritenuto, di conseguenza, che al Collegio null’altro resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Rilevato che nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *