Cass. civ. Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 22284 Tassa rimozione rifiuti solidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Comune di Milano propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 136/40/05, depositata il 27 gennaio 2006, con la quale, rigettato l’appello dell’ente pubblico territoriale avverso quella della commissione tributaria provinciale, veniva riconosciuta l’illegittimità della cartella di pagamento per la TARSU dal 2002 al 2003 nei confronti dell’ALER – Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale. In particolare il giudice del gravame affermava che nessuna prova era stata fornita dall’ente impositore in ordine alla debenza del tributo da parte dell’azienda, con cui era stata stipulata tempo prima una convenzione per la gestione dell’edilizia Erp di proprietà comunale, però scaduta nel 2002 dopo alcune proroghe, sicchè solo gli occupanti o i detentori delle unità immobiliari erano tenuti al pagamento della tassa, non essendo quindi l’azienda legittimata passiva.

La contribuente resiste con controricorso, mentre il ricorrente ha depositato memoria, e la controricorrente note di udienza.
Motivi della decisione

2. Per quanto attiene all’eccezione pregiudiziale sollevata dalla controricorrente in ordine al mutamento della "causa petendi" basata sulla proprietà degli immobili, essa appare infondata, atteso che semmai si tratta di argomentazione illustrativa della iniziale pretesa fiscale, basata sempre sul rapporto di titolarità del diritto reale e di gestione del patrimonio, ancorchè occupato da terzi; nè il fatto che il ricorrente abbia dedotto la titolarità della proprietà in capo alla contribuente come detenzione dei beni in senso lato può considerarsi una "mutatio libelli", costituendo semmai solo un’argomentazione ulteriore che si inquadra nell’ampio tema del "petitum e causa pretendi", già devoluto nel giudizio.

3. Circa il mezzo di gravame il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63 e 72, in quanto il giudice di appello non considerava che per il patrimonio immobiliare edilizio di proprietà dell’azienda la medesima comunque è ugualmente responsabile del pagamento della Tarsu, peraltro come sempre essa aveva fatto sino al 2001, tanto che la cartella era stata emessa sulla scorta delle precedenti denunzie ai fini di tale imposizione, e ciò a prescindere dalla occupazione materiale degli immobili da parte di terzi, abusivi o no, sicchè per il 2002 era stato disposto lo sgravio per le unità immobiliari di proprietà del Comune, per le quali era cessata la proroga di gestione in capo all’Aler.

La censura è infondata, dal momento che, come rilevato dal giudice di appello, la proroga della convenzione tra i due enti pubblici interessati era scaduta nel 2001, e quindi l’Aler non era più tenuta a rispondere della tassa per i suoi immobili occupati da terzi, abusivamente e no, anche perchè aveva fornito tutti gli elementi identificativi dei medesimi, gli unici obbligati al pagamento del tributo. Si tratta, come si nota, di accertamento di fatto,che non può essere messo in discussione in questa sede in mancanza di elementi che possano inficiarlo, col proporne una differente valutazione.

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della pregressa gestione delle unità immobiliari circa la tassa in argomento.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e,, compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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