Cass. pen., sez. II 25-06-2008 (11-06-2008), n. 25769 Citazione a giudizio della parte offesa – Mancata notifica – Restituzione degli atti al PM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 20.11.2007 il Tribunale di Pistoia, rilavato che nel decreto di citazione a giudizio relativo al procedimento a carico di B.A., L.B. e M.M. non risultava indicata la parte offesa la quale pertanto non era stata citata, dichiarava la nullità del decreto di citazione ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c) e disponeva la restituzione degli atti al P.M..
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia rilevando che anche in caso di nullità del decreto di citazione spetta al giudice del dibattimento la rinnovazione dell’atto, ed evidenziando tra l’altro che la giurisprudenza non operava alcuna distinzione tra l’omessa citazione della parte offesa e la omessa indicazione della stessa nel decreto che dispone il giudizio. Chiede pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza con le consequenziali determinazioni.
Con nota dell’1.2.2008 il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che è abnorme, determinando una indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice, rilevata la omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alla parte offesa e ritenuta la nullità di tale decreto, restituisce gli atti al P.M. per il rinnovo della citazione anzichè provvedervi autonomamente;
trattasi invero di nullità a regime intermedio, tale da non imporre la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, implicando la rinnovazione della citazione con notifica alla persona offesa da parte dello stesso organo procedente (Cass. sez. 3^, 3.11.1998, rv. 212494; Cass. Sez. 3^, 16.6.1998, rv. 211691). E tale principio si applica anche nel caso di mancata indicazione, nel decreto di citazione a giudizio, delle parti offese, non essendo tra l’altro tale omessa indicazione causa di nullità del decreto stesso atteso che detta sanzione non è prevista dall’art. 552 c.p.p., comma 2; rimane quindi anche in tal caso applicabile la norma dettata dall’art. 143 disp. att. c.p.p. che prevede la rinnovazione della citazione a giudizio o della relativa notifica. Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di rilevare che, "se è vero che l’art. 552 c.p.p., comma 1, lett. b), prescrive che il decreto deve contenere "l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata", è altrettanto vero che lo stesso art. 552 c.p.p., comma 2 non comprende la violazione di tale precetto tra le cause di nullità del medesimo decreto, essendo la nullità circoscritta alla mancanza o alla insufficiente indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lett. c), d), f), il cui contenuto è connotato dal fatto che i vizi elencati attengono ad elementi direttamente attinenti alla funzione di vocatio in iudicium della quale è destinatario l’imputato" (Cass. SS.UU. 9.7.1997 n. 10).
E’ evidente pertanto l’errore in cui è incorso il giudicante nel trasmettere gli atti all’ufficio del Pubblico Ministero, con conseguente indebita regressione del procedimento.
Va pertanto annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Pistoia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *