Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-02-2011) 16-06-2011, n. 24144

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, con decreto deliberato il 14 giugno 2010 e pubblicato il giorno successivo, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di riabilitazione presentata da C.P., ai sensi dell’art. 683 c.p.p., comma 3. 2. Avverso il suddetto provvedimento il C. ricorre a questa Corte, tramite il difensore, avvocato Pasquale Fedele del foro di Napoli, il quale deduce l’illegittimità del decreto per violazione dell’art. 179 c.p. e dell’art. 683 c.p.p., comma 3, e per difetto di motivazione.

Rappresenta il ricorrente che una prima domanda di riabilitazione da lui proposta il 30 settembre 2009, con riguardo alla sentenza di condanna del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 31 marzo 1995, era stata rigettata, con provvedimento del 9 febbraio 2010 dell’adito Tribunale di sorveglianza di Napoli, non per difetto del requisito della buona condotta (dalle informazioni trasmesse dai CC della Stazione di Alife, era emerso, infatti, il suo corretto comportamento e lo stabile impegno di lavoro come assistente tecnico presso l’impresa "Edil Flagello" con sede in Alife), bensì per la ritenuta mancanza di prova che egli avesse adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato con specifico riguardo alle ragioni della persona offesa.

Con la successiva domanda di riabilitazione del 27 maggio 2010, il C. aveva, quindi, presentato dichiarazione della Soprintendenza dei beni archeologici di Avellino da cui risultava che nessun danno aveva riportato la colonna romana, oggetto del tentativo di furto per cui era stato condannato, cosicchè, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge (decorso del tempo, buona condotta, provato pagamento delle spese processuali, assenza di danno risarcibile), nessun ostacolo sussisteva all’accoglimento dell’istanza, che, invece, col suddetto provvedimento presidenziale, era stata dichiarata inammissibile sull’erroneo presupposto che la prima fosse stata respinta per difetto della buona condotta e che fosse, dunque, applicabile la preclusione di cui all’art. 683 c.p.p., comma 3. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con memoria dell’11 novembre 2010, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per mera apparenza della sua motivazione, tale da non consentire di verificare se il precedente rigetto era giustificato dalla mancanza del requisito della buona condotta ovvero, come sostenuto dal ricorrente, da una carenza istruttoria da lui colmata con la presentazione della nuova istanza di riabilitazione.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

L’impugnato provvedimento del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli si limita lapidariamente ad affermare, utilizzando un modulo prestampato, che "l’istanza è oggi Inammissibile ai sensi dell’art. 683 c.p.p., comma 3", senza alcun riferimento al precedente provvedimento di rigetto emesso dallo stesso Tribunale, rendendo pertanto impossibile risalire alle ragioni del primo rigetto e, in particolare, se esso fu determinato dal difetto del requisito della buona condotta o se, invece, come prospettato dal ricorrente, dalla mancata prova di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato di tentato furto di una colonna cilindrica di epoca romana, posta all’interno del criptoportico del comune di Alife, commesso il (OMISSIS).

La mera apparenza della motivazione impone, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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