Cass. pen., sez. I 25-06-2008 (12-06-2008), n. 25737 Declaratoria di nullità del decreto di rinvio a giudizio del giudice dibattimentale – Per omessa notificazione alle parti e mancato inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
con ordinanza in data 22/1/08 il Tribunale monocratico di Siracusa/Sezione distaccata di Augusta, davanti al quale S. G. con decreto del locale GUP in data 9/5/07 era stata rinviata a giudizio per rispondere di violazione degli artt. 81, 483, 640 c.p., ha dichiarato la nullità del decreto medesimo – sul rilievo che nel fascicolo per il dibattimento, trasmesso ai sensi dell’art. 432 c.p.p., non risultava inserito nessuno degli atti previsti dall’art. 431 c.p.p., ma vi erano solo il certificato penale e una copia del decreto dispositivo del giudizio, e che non era stata neppure allegata la prova della avvenuta notificazione del decreto alle parti – e ha disposto la restituzione degli atti al suddetto giudice.
Con ordinanza in data 29/2/08 il GUP ha sollevato conflitto negativo, sostenendo l’abnormità del regresso del procedimento in quanto nessun atto oltre a quelli trasmessi andava allegato al fascicolo, la prova delle notifiche era stata regolarmente inviata alla cancelleria del GUP e nessuna questione era stata sollevata dalle parti in merito alla formazione del fascicolo.
Il conflitto, malgrado la regola dettata dalla seconda parte dell’art. 28 c.p.p., comma 2, è, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 1^ 9/7/99, Confi, in proc. Chiantese, rv. 214.285 e Sez. 4^ 23/6/04, P.M. in proc. Sestito, rv. 229.436), ammissibile in rito perchè la decisione del Tribunale ha in effetti determinato un abnorme regresso del procedimento, non previsto dall’ordinamento, a una fase anteriore, e il contrasto va quindi risolto con la declaratoria di competenza del giudice del dibattimento.
Non si è invero nel caso di specie verificata alcuna nullità del decreto dispositivo del giudizio in quanto, a prescindere da ciò che è stato evidenziato nel provvedimento con cui è stato sollevato conflitto circa la completezza degli atti trasmessi al Tribunale, sia la formazione del fascicolo per il dibattimento che le notifiche del decreto medesimo (alla cui rinnovazione in ogni caso, secondo il principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 29/5/02, Manca, spetta al giudice del dibattimento provvedere) sono attività successive alla emissione dell’atto introduttivo del giudizio che non possono incidere sulla sua validità.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Siracusa/Sezione distaccata di Augusta, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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