Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-06-2011) 17-06-2011, n. 24541 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1, Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste disponeva la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica di Slovenia di N.P., nei cui confronti il Giudice Istruttore del Tribunale Distrettuale di Capodistria aveva emesso in data 27 ottobre 2010 mandato di arresto europeo per il reato di incendio doloso (previsto e punito dall’art. 226 c.p. slov., comma 1) commesso in (OMISSIS), subordinando la consegna alla condizione che il N., all’esito del processo a suo carico fosse rinviato in Italia per qui scontare la pena eventualmente infintagli.

2. Il N. era stato arrestato da personale della Polizia Ferroviaria di Monfalcone su segnalazione SIRENE in data 19 marzo 2011; e il successivo 21 marzo il Presidente della Corte di appello di Trieste, convalidato l’arresto, disponeva con ordinanza l’applicazione della misura cautelare in carcere ritenendo sussistente il pericolo di fuga.

3. Osservava il Tribunale che pur non essendo stato trasmesso dall’autorità dello Stato di emissione il provvedimento cautelare posto a base della domanda di consegna, dal contenuto del MAE si ricavava congrua motivazione circa gli indizi di colpevolezza su cui si fondava la domanda.

4. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste denunciando con un primo motivo la inosservanza della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 3, che subordina l’accoglimento della domanda di consegna alla allegazione da parte dell’autorità dello Stato di emissione di copia del provvedimento restrittivo della libertà personale, nella specie mancante.

Con un secondo motivo denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di ritenuta desumibilità degli indizi di reato dal contenuto del MAE: in questo, infatti era contenuta solo una stringata ricostruzione del fatto senza alcuna indicazione degli elementi a carico del N.; nè era dato appurare se un provvedimento cautelare esistesse, se esso, ove esistente, fosse più adeguatamente motivato e se fosse stato emesso da un giudice, come prescritto dalla L. n. 69 del 2005.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Dagli atti emerge che il MAE è stato emesso sulla base di un non meglio precisato "Mandato di arresto prot. 1 Kpr. 39212/10", che non risulta essere stato allegato alla domanda di consegna e del quale non viene in altro modo riassunto il contenuto nè precisata l’autorità giudiziaria emittente.

3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’omessa allegazione del titolo (cautelare o anche esecutivo) posto a fondamento del MAE non è di per sè ostativa alla consegna qualora gli elementi su cui si fondi il titolo genetico siano comunque desumibili dal MAE o da altra documentazione trasmessa dall’a.g. dello Stato di emissione (v., con particolare riferimento alla omessa trasmissione del provvedimento cautelare, tra le altre, Sez. 6, 21/04/2008, Ruocco, Rv. 239428; Sez. 6, 23/01/2008, Vasiliu, Rv. 238394).

Nel caso in esame, tuttavia, gli elementi rappresentativi dei gravi indizi di colpevolezza non sono desumibili dal MAE, che si limita a esporre i dati connotativi del fatto (incendio doloso in una casa di abitazione), tra l’altro introdotti dalla forma verbale "sembrerebbe", senza menomamente indicare le fonti indiziarie sulla base delle quali collegare tale fatto alla persona di cui si chiede la consegna.

Al MAE non è del resto allegata altra documentazione significativa, quale la relazione sui fatti addebitati e sulle relative fonti di prova, prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a).

4. Date tali insormontabili carenze, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, che, previa acquisizione del titolo cautelare o di altra documentazione ufficiale ugualmente rappresentativa dei gravi indizi di colpevolezza a carico del N., procederà a nuovo giudizio sulla domanda di consegna proposta dall’a.g. slovena.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 2 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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