Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 17-06-2011, n. 24432 Sentenza di non luogo a procedere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata sentenza il G.U.P. del Tribunale di Caltagirone ha emesso pronuncia di non luogo a procedere nei confronti di A. D. in ordine ai reati: a) di cui all’art. 572 c.p.; b) di cui all’art. 81 cpv. e art. 609 bis c.p.; c) di cui all’art. 81 cpv. e art. 610 c.p., a lui ascritti per avere sottoposto a continui maltrattamenti la sua convivente D.M., averla costretta reiteratamente con violenza e minacce a compiere e subire atti sessuali, contro la sua volontà, nonchè costretto la medesima con reiterate minacce di morte a non riferire ai propri genitori i maltrattamenti subiti.

Il G.U.P. ha affermato che gli elementi acquisiti risultano insufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, non trovando le dichiarazioni della persona supporto in riscontri esterni e per non avere la stessa riferito di essere stata costretta con violenza a subire rapporti sessuali allorchè era stata sentita dai C.C..

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore della persona offesa, costituitasi parte civile, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

La ricorrente deduce, in sintesi, che in ordine al delitto di maltrattamenti le violenze subite dalla D. avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni dei genitori della persona offesa, i quali avevano assistito direttamente ad uno degli episodi di maltrattamenti subiti dalla figlia ed erano stati a loro volta picchiati dall’imputato. Si osserva inoltre che la testimonianza della persona offesa può costituire di per sè sola prova dei fatti denunciati, allorchè come accade nel caso in esame, le sue dichiarazioni risultino logiche, coerenti, non contraddittorie e ricche di particolari.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente il Collegio osserva che, secondo l’ormai consolidato principio di diritto affermato da questa Suprema Corte, "Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all’esito dell’udienza preliminare, è proposto, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 all’art. 428 cod. proc. pen., esclusivamente agli effetti penali, sicchè la Corte, in caso di annullamento con rinvio, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il Gup che ha emesso la sentenza impugnata". (sez. un. 29.5.2008 n. 25695, P.C. in proc. D’Eramo, RV 239701).

Tanto premesso, si osserva che il principio di diritto sul quale appare sostanzialmente fondata la sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.I.P. contrasta con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte in materia di dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, anche se costituitasi parte civile.

E’ stato, infatti, da sempre affermato da questa Corte che le dichiarazioni della persona offesa, con particolare riferimento all’ipotesi di reati sessuali, alla cui commissione normalmente non assistono persone diverse dalla vittima e dal suo aggressore, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell’imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni, (sez. 3, 3.12.2010 n. 1818 del 2011, L.C., RV 249136; sez. 3, 27.4.2006 n. 34110, Valdo Iosi, RV 234647; sez. 3, 13.11.2003 n. 3348 del 2004, Pacca e altro, RV 227493).

Le dichiarazioni della persona offesa, infatti, si sottraggono alle regole stabilite dall’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, in quanto costituiscono piena prova, liberamente valutata dal giudice ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 1.

Erroneamente, pertanto, il G.U.P. ha affermato che, nel caso in esame, le dichiarazioni della persona offesa non appaiono idonee a sostenere l’accusa in dibattimento, non avendo trovato supporto in riscontri esterni.

Tali dichiarazioni, pertanto, in quanto normale mezzo di prova, non possono essere sottratte al vaglio del giudice di merito, salva l’ipotesi in cui ne risulti palese la inverosimiglianza.

Orbene, nel caso in esame, la valutatone delle dichiarazioni della D. non è affatto fondata su un rigoroso vaglio critico, che dia conto con motivazione esaustiva della inattendibilità della persona offesa, neanche affermata esplicitamente in sentenza, in quanto viene indicato un unico rilievo, certamente non esaustivo (omessa denuncia delle violenze quando fu sentita dai C.C.), non dandosi conto di eventuali ragioni addotte in proposito dalla persona offesa ovvero della loro inattendibilità.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltagirone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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