Cass. civ. Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 22251 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 febbraio 2007 la CTR – Lombardia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti delle s.a.s. M-TRE di Giannettino M. & C, confermando l’annullamento della cartella di pagamento per IVA e IRPEF 1999, pronunziato in prime cure per avere la contribuente aderito al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis.

Ha motivato la decisione ritenendo che:

a) l’intervenuta revoca del condono, cui – in sostanza – faceva riferimento l’appello, non era oggetto del ricorso e costituiva, dunque, domanda nuova perchè questione non introdotta dall’Ufficio in primo grado;

b) la contribuente, alla data di notifica della cartella, aveva fruito della sanatoria di cui all’art. 9 bis, con il pagamento della prima rata e l’Ufficio, di conseguenza, avrebbe dovuto provvedere allo sgravio dei ruoli.

Infine, ha aggiunto:

c) "…alla data di notifica della cartella, non era ancora scaduto il termine per il pagamento della seconda rata – successivamente eseguito dal contribuente – e, conseguentemente, la sanatoria era pienamente operante. La revoca del condono è, quindi, estranea al processo anche sotto il profilo sostanziale".

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato tre motivi, l’Agenzia delle entrate, mentre la contribuente resiste con controricorso;

l’intimata soc. ESATRI "Esazione Tributi" non spiega attività difensiva.
Motivi della decisione

01. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che la questione del perfezionamento o meno della sanatoria era stata posta sin dalla costituzione in prime cure (pag. 1), avendo sostenuto, in quella sede, di aver provveduto a effettuare uno sgravio parziale per il versamento L. 3.000.000 e di aver preannunziato lo sgravio per gli altri importi iscritti a ruolo non appena la contribuente avesse pagato tutte le rate del ex art. 9bis. Dunque, quella prospettata in appello (pag. 2), non era affatto la revoca del condono, come sostenuto invece dalla CTR, ma solo l’effetto differito della sanatoria rateale con scadenze 30/11/2003, 30/06/2004 e 30/11/2004, tant’è che in primo grado aveva prospettato la sospensione del giudizio in attesa che la contribuente provvedesse "…a perfezionare la definizione del condono (art. 9bis) con il pagamento delle rate". 02. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che, contrariamente all’assunto della CTR, la questione del perfezionamento o meno del condono rateale costituiva mera difesa non soggetta a preclusione processuale, neanche in appello.

03. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che, contrariamente all’assunto dei giudici d’appello, non v’era alcuna disposizione di legge da cui desumere che fosse sufficiente, ai fini del perfezionamento del condono rateale, la presentazione della domanda di sanatoria seguita dal versamento della sola prima rata.

04. Con eccezione preliminare, la controricorrente denuncia l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, atteso che i mezzi non attingono tutte le autonome "rationes decidendi" contenute nella sentenza d’appello. L’eccezione è fondata.

05. Infatti, i primi due motivi, attingono entrambi – pur sotto diversi profili processuali – la prima "ratio decidendi", quella cioè sopra riassunta nell’odierna narrativa sub lett. a); il terzo motivo, inoltre, attinge la seconda "ratio decidendi", quella cioè sopra riassunta nell’odierna narrativa sub lett. b). Resta, invece, completamente fuori dal perimetro impugnatorio del ricorso per cassazione la terza e autonoma "ratio decidendi", quella cioè sopra trascritta in narrativa sub lett. c), secondo cui "…alla data di notifica della cartella, non era ancora scaduto il termine per il pagamento della seconda rata – successivamente eseguito dal contribuente – e, conseguentemente, la sanatoria era pienamente operante. La revoca del condono è, quindi, estranea al processo anche sotto il profilo sostanziale". 06. Nulla dice la ricorrente sul spunto specifico dell’avvio della procedura in pendenza del termine per il versamento della seconda rata della sanatoria e nulla dice, in particolare, sul rilievo giuridico del sopravvenuto pagamento anche di tale seconda rata, il ricorso, dunque, non coglie nel segno.

07. Com’è noto, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali astrattamente sufficiente, sul piano logico, a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto d’interesse, le censura relative alle altre, le quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non posso produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr. da ultimo Cass. 3386/2011).

08. Peraltro, il ricorso pecca anche di autosufficienza mancando la trascrizione della cartella di pagamento, o quanto meno delle parti salienti di essa; del pari non v’è alcunchè circa il vagheggiato provvedimento di sgravio parziale (di tre milioni di lire), così come della stessa dichiarazione integrativa e delle rate riscosse.

Deve ribadirsi, in conformità del resto a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che è necessario, anche in caso di denuncia di errore di diritto, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), riportando in maniera adeguata la situazione documentale della quale si chiede un’adeguata valutazione giuridica (Cass. 9206/2000, 721/2001, 9777/2001).

09. Nella specie manca proprio quell’esposizione documentata ed esauriente (Cass. 7825/2006) che sola consente la chiara e completa cognizione della causa (Sez. Un. 11663/2006 e 2602/2003). Nel contesto del ricorso non si rinvengono, invece, quegli elementi indispensabili per una precisa conoscenza (Cass. 3905/1987 e 13550/2004) della vicenda fiscale originaria e dell’evolversi della sanatoria, senza la necessità per questa Corte di ricorrere ad altre fonti ( art. 366 c.p.c.).

10. Infine, diversamente da quanto eccepito dal P.G. limitatamente all’IVA, non rileva nel caso in esame la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 17 luglio 2008. Tale decisione ha dichiarato che l’Italia, avendo previsto agli artt. 8 (condono con dichiarazione integrativa) e 9 (condono tombale) della legge 2 89 del 2002 una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d’imposta, è venuta meno agli obblighi di armonizzazione ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del 17 maggio 1977, nonchè dell’art.10 CE. 11. Invece, il condono previsto alla L. n. 289, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono meramente demenziale e niente affatto premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 8 e 9 cit., le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario (Cass. 20745/2010).

12. La stessa Corte di Giustizia, con sentenza del 10 settembre 2009, ha avuto modo di precisare la necessità di un’interpretazione restrittiva delle sentenze pronunciate in esito a una procedura d’infrazione (Sez. Un. 3676/2010, 9, sulla definizione delle liti fiscali ex art. 16); mentre, con la ridetta sentenza del 17 luglio 2008 (39) riconosce che gli Stati hanno una certa libertà di azione,"limitata dall’obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie della Comunità e da quello di non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti" (cfr.

Sez. Un. 3674/2010, 3).

13. Va ricordato che, a mente dell’art. 22 della sesta direttiva, ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione (4) e deve pagare l’importo netto dell’IVA al momento della presentazione periodica (5), mentre "gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare frodi" (8).

14. In conclusione, da un lato la decisione della Corte di Giustizia sui condoni indiscriminati L. n. 289, ex artt. 8 e 9, non attinge direttamente la sanatoria minore ex art. 9bis, dall’altro, non ricorre, riguardo a quest’ultima, quella "eadem ratio" che ha portato per via interpretativa all’autonoma disapplicazione da parte del giudice nazionale dell’art. 12 sulla c.d. rottamazione delle cartelle (Sez. Un. 3674/2010). Non si può, infatti, affermare che integri quella "rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili" sanzionata dai giudici Europei, dare al contribuente la sola possibilità di definire, senza aggravi e sanzioni (e anche ratealmente), gli omessi e tardivi versamenti dell’IVA emergenti dalle dichiarazioni, mediante il pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi.

15. Il ricorso va, dunque, integralmente disatteso per le ragioni processuali sopra esposte (04-09), con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo favore della contribuente; nulla va disposto riguardo alla concessionaria perchè non costituitasi.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida a favore della contribuente in Euro 2.100, di cui Euro 2.000 per onorario, oltre a rimb. forf., i.v.a. e c.a.p. secondo legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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