Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 17-06-2011, n. 24431

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Trento, con ordinanze del 18/10 e 22/10/2010, rigettava la richiesta di convalida ed emissione del decreto di sequestro preventivo dell’autocarro FIAT 35 F. targato (OMISSIS).

Il G.D. veniva indagalo per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, perchè utilizzava l’autocarro predetto per effettuare trasporti di rifiuti non pericolosi.

Il Tribunale del riesame di Trento, chiamato a pronunciarsi sull’appello avanzato dal p.m., con ordinanza del 10/11/2010, ha rigettato il gravame.

Propone ricorso per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Trento, con i seguenti motivi:

– la ordinanza del giudice del riesame è frutto di un errore di diritto, rilevato che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, non richiede per la esistenza del reato che l’indagato svolga l’attività di trasporto in maniera professionale o in forma imprenditoriale, peraltro lo stesso decidente riconosce che non si tratta di fatto occasionale, come dichiarato dallo stesso G., il quale ha riferito di avere più volte effettuato trasporto di rifiuti ferrosi, percependo Euro 14.00 per ogni quintale di essi:

– ha errato, inoltre, il giudice del merito nel valutare la circostanza attinente al legame parentale esistente tra l’indagato e il proprietario del camion, C.M., padre naturale del primo, che fa presumere che quest’ultimo fosse a conoscenza dell’utilizzo del mezzo e delle connesse finalità, con conseguente non estraneità ai fatti tale da fare ritenere, allo stato, la non confiscabilità del mezzo stesso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata ordinanza emerge, in maniera in equivoca la contraddiltorietà della argomentazione motivazionale adottala dal Tribunale e l’errore di diritto in cui e incorso lo stesso decidente, il quale pur avendo rilevato che dagli atti di indagine compiuti dal p.m. era emerso che il G., sprovvisto di un qualsiasi titolo autorizzativi al trasporto dei rifiuti, veniva fermato a bordo dell’autocarro in questione mentre trasportava "materiale vario di tipo ferroso e nella qualità e nella tipologia del metallo per circa 4/5 quintali", ha escluso di potere applicare la misura cautelare sul mezzo non risultando che il prevenuto svolgesse il trasporto di rifiuti nell’ambito di una attività professionale o, quanto meno, in maniera continuativa.

Osservasi, in primis, che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, come correttamente rilevato in ricorso, non richiede per la esistenza del reato che l’indagato svolga l’attività di trasporto in maniera professionale o in forma imprenditoriale (Cass. 11/2/05. n. 2950:

Cass. 25/10/05, n. 46478).

Secondariamente, nella specie lo stesso giudice di merito, peraltro, riconosce che la attività di trasporto illecito di rifiuti, esercitata dal prevenuto, non è occasionale, visto che dai primi accertamenti è emerso che il G., ripetutamente aveva effettuato trasporto di rifiuti in diletto di autorizzazione:

applicando una tariffa fissa di Euro 14.00 al quintale.

Va sottolineato, altresì, il non corretto discorso giustificativo, svolto dal decidente in punto di insequestrabilità del bene perchè di proprietà di un terzo estraneo, allorchè evidenzia che l’automezzo, si appartiene al padre naturale dell’indagato, C. M., elemento ritenuto impeditivi alla possibilità di applicazione della misura cautelare reale, invocata dal p.m..

Orbene tale giustificazione viene svolta dal Tribunale in difetto di specifica doglianza mossa dal C., quasi nella previsione, che costui, in futuro, possa contestare il provvedimento di sequestro avente ad oggetto un bene di sua esclusiva pertinenza, provandone la estraneità alla commissione del reato.

La ordinanza impugnata; va annullata con rinvio, affinchè il giudice ad quem riesamini gli atti nell’ottica di quanto da questa Corte osservato.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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