Cass. civ. Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 22249 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sas Commerciale Verbena di Giacomo Cambiuzzo impugnò l’avviso di accertamento con il quale veniva elevato, ai fini, dell’IRAP, il reddito di impresa dichiarato dalla società per l’anno 1998, ed il reddito imputabile ai soci, ai fini dell’IRPEF, e veniva rideterminato, sulla base del reddito così accertato, il volume d’affari IVA. C.M., socio accomandante della sas Commerciale Verbena con un quota del 70%, a sua volta impugnò l’avviso di accertamento con il quale ne veniva determinato il reddito di partecipazione, in relazione al reddito d’impresa come sopra accertato per la società.

I due ricorsi, riuniti, erano solo parzialmente accolti.

Gli appelli principali della società e del socio C.M., proposti con unico atto, erano rigettati, mentre era accolto l’appello incidentale dell’ufficio.

La sola società contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato con successiva memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio deve rilevare che il giudizio, introdotto con l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo, oltre che all’IVA, al reddito d’impresa di una società di persone e al reddito di partecipazione dei soci alla società, nonchè con l’impugnazione di un avviso di accertamento del reddito di partecipazione di un socio per lo stesso periodo d’imposta, essendosi svolto in primo e in secondo grado nei confronti della società e di un solo socio, senza aver visto la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.

Ciò in quanto "in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa rinviata al primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, considerato che la giurisprudenza di riferimento è di recente formazione.
P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bologna.

Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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