Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 17-06-2011, n. 24428 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Locri con provvedimento del 14/6/2010, disponeva il sequestro preventivo del complesso aziendale e dei locali della azienda della soeietà Ferro & Acciai Femia s.r.l. dei mezzi di trasporto della predetta società, di quelli della ditta individuale F.F., nonchè di una serie di mezzi di trasporto nella titolarità di altre società, ritenendo sussistente il fumus del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti, nonchè dei reati di trasporto illecito di rifiuti di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 2, convertito in L. n. 210 del 2008, e di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, comma 1.

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, pronunciandosi sulla istanza avanzata nell’interesse dell’indagato D.D., con ordinanza del 23/9/2010, ha confermato la misura cautelare applicata sulla motrice targata (OMISSIS) e sul rimorchio con targato (OMISSIS).

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto con i seguenti motivi:

– difetta l’elemento soggettivo del reato, in quanto il D. ha effettuato un solo trasporto del materiale ritenuto ritinto, regolarmente documentato, nè è stato evidenziato alcun nesso strumentale tra il veicolo sequestrato e la perpetrazione del reato sulla base di elementi denotanti la consapevolezza da parte del trasportatore della illegittimità della condotta degli altri soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti:

– la ditta D. era autorizzala al trasporto di materia prima secondaria e non era tenuta ad ulteriori obblighi involgenti la natura del trasporto da eseguire:

La difesa dell’indagato ha inoltrato in atti memoria nella quale specifica le ragioni poste a sostegno dei motivi di ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La ordinanza impugnata si palesa logicamente e correttamente motivata.

Con il ricorso si censura l’omessa vantazione, da parte del Tribunale, circa il ritenuto fumus sia in relazione alle concrete risultanze processuali, sia in merito agli elementi forniti dalle parti.

Il decidente osserva che nella verifica dei presupposti per la emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame deve valutare il fumus commissi delicti tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza degli indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato (Cass. 15/7/08, n. 37695).

In altre parole non occorre la prova della riferibilità del reato all’indagato, essendo per contro sufficiente la sussistenza di gravi indizi in ordine alla esistenza del fatto materiale oggetto di contestazione.

Il Tribunale, di poi, richiama le informative redatte nell’ambito del procedimento iscritto al n. 1445/08 RGNR, Tribunale di Lucri, dai militari del Corpo Forestale dello Stato-Comando Provinciale di Reggio Calabria, in particolare quella finale, trasmessa con nota del 21/12/09. n. 13120, da cui emergono elementi dai quali inferire un rilevante quadro indiziario a carico di F.F. e degli altri indagati in relazione ad una attività di traffico illecito di rifiuti speciali, in specie, veicoli fuori uso e rifiuti ferrosi, facente capo alla ditta Ferro & Acciai Femia s.r.l..

In seguito alla installazione di sistemi di video sorveglianza nei pressi del piazzale della predetta società, ove avviene la gestione dei rifiuti, il 21/10/08 si predisponeva un servizio di osservazione, controllo e pedinamento, finalizzalo alla sorveglianza di un autoarticolato, poichè dalle immagini si evinceva che il mezzo era stato caricato di rifiuti ferrosi, che non avevano subito alcun trattamento di recupero.

Si accertava che il detto automezzo (motrice targata (OMISSIS) e rimorchio con targa (OMISSIS)). carico di rifiuti ferrosi, usciva dalla azienda e si dirigeva in direzione nord, raggiungendo l’acciaieria Ferriere Nord s.p.a.. sita in (OMISSIS).

Durante il tragitto il mezzo veniva fermalo dalla Polizia Stradale di Lamezia Terme e al controllo risultava che il conducente era tale C.C. e che la motrice e il rimorchio erano intestati a D.D.; la esibizione dei documenti confermava che il carico era accompagnato da DDT le non da FIR. Da tali elementi il Tribunale ha tratto la convinzione della ricorrenza del fumus in relazione alla ipotesi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), che sanziona chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in difetto della prescritta autorizzazione, iscrizione, o comunicazione, rilevando la natura dei rifiuti, come pericolosi o non solo ai fini della sanzione applicabile.

Dopo quanto evidenzialo il giudice di merito rileva che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2 prevede, con riferimento ai reati di traffico illecito o di trasporto illecito di rifiuti, ex art. 256 e art. 258, comma 4, la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto a seguito di sentenza di condanna.

Pertanto, trattandosi di sequestro di cose di cui è consentita la confisca, ex art. 321 c.p.p., comma 2, l’autorizzazione al trasporto, sopravvenuta nella specie con effetto dal novembre 2008 non elimina la necessità di ricorrere alla misura reale, che va eseguita non in dipendenza della pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione dissuasiva e general preventiva attribuitale dal legislatore (Cass. 28/1/09, n. 10710).

Priva di pregio si rivela la doglianza, formulata in ricorso, con cui si evidenzia che il D. abbia effettuato un solo trasporto del materiale ritenuto rifiuto, in quanto la norma contestata pulisce;

anche la condotta illecita occasionale, a differenza di quanto previsto dall’art. 260 stesso decreto, che sanziona la continuità della attività illecita.

Da quanto osservato emerge che il discorso giustificativo, sviluppato dal Tribunale a sostegno del mantenimento della misura cautelare reale è totalmente esente da vizi ed in piena assonanza con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di applicazione del sequestro preventivo in ipotesi di reato ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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