Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 17-06-2011, n. 24425 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dell’ordinanza.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo di un’area emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 30.7.2010 nei confronti di G.M., indagato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.

Il G. è indagato del reato di cui alla contestazione per avere effettuato attività di gestione di rifiuti, costituiti da inerti da demolizione, in mancanza della prescritta autorizzazione.

In particolare, all’indagato viene contestato di avere proseguito l’attività di stoccaggio dei rifiuti e il loro presumibile trattamento successivamente al 17.3.2010, data di scadenza della autorizzazione ottenuta dalla Provincia di Terni.

In sintesi, il Tribunale del riesame ha ritenuto non provato che l’azienda di cui è responsabile il G. avesse ricevuto rifiuti successivamente alla data di scadenza dell’autorizzazione, osservando che in ogni caso il sequestro avrebbe dovuto riguardare solo i rifiuti entrati nell’area dopo la scadenza. Si è osservato inoltre che la domanda presentata dal G. in data 2.10.2009 doveva logicamente e ragionevolmente intendersi quale domanda di proroga dell’autorizzazione, con la conseguente convinzione dell’indagato di agire correttamente.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni che la denuncia per violazione di legge.

In sintesi, la pubblica accusa ricorrente contesta, sulla base delle risultanze delle indagini effettuate dalla Polizia Provinciale presso l’impianto di messa in riserva e recupero dei rifiuti dell’azienda del G., che l’attività sia cessata il 17.3.2010, risultando in particolare la compilazione di formulali di ingresso dei rifiuti in data 12 e 13 aprile 2010. Si osserva inoltre che l’ingresso illecito di rifiuti certamente non veniva annotato e che l’accertamento della prosecuzione dell’attività di gestione dei rifiuti dopo la scadenza della relativa autorizzazione giustifica il sequestro dell’intera area, finalizzato ad impedire la prosecuzione dell’attività illecita, e non solo quello dei rifiuti entrati successivamente alla scadenza dell’autorizzazione.

Si deduce, infine, che la domanda di aggiornamento dell’impianto, riferita alla realizzazione di una tettoia munita di impianto fotovoltaico, è stata erroneamente qualificata dai giudici del riesame come istanza di rinnovo dell’autorizzazione, che avrebbe richiesto la produzione di tutta la documentazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 216, comma 3, e l’utilizzazione della apposita modulistica predisposta dalla Regione Umbria.

Con memoria depositata il 19.5.2011 la difesa del G. ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che le censure della pubblica accusa avverso il provvedimento impugnato sono esclusivamente fondate su valutazioni di merito, non censurabili in sede di legittimità.

Deduce inoltre che sono venute meno le esigenze cautelari che avrebbero giustificato il sequestro, poichè la società Gubbiotti Moreno S.r.l. ha ottenuto in data 21.3.2011 il rinnovo della autorizzazione all’esercizio dell’impianto oggetto del sequestro preventivo.

Il ricorso non è fondato.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame ha disposto il dissequestro dell’impianto della Gubbiotti Moreno S.r.l. in base al rilievo, neppure contestato dalla pubblica accusa, che detta società era munita di una valida autorizzazione alla gestione dei rifiuti fino alla data del 17 marzo 2010.

L’ordinanza ha, poi, affermato la insussistenza del fumus del reato, con riferimento al periodo successivo, sia pure con motivazione che può apparire in certa misura perplessa, in quanto l’istante "ha fornito la prova documentale che i rifiuti contenuti nell’area sono stati movimentati prima della data del 17 marzo 2010".

E’ noto che secondo l’indirizzo interpretativo consolidato di questa Suprema Corte il Tribunale del riesame deve tener conto, nella valutazione del fumus commisi delicti, delle deduzioni ed allegazioni dell’istante che contesti l’esistenza del reato (sez. 3^, 17.1.1996 n. 164, Tumbarello ed altro, RV 204317; sez. 2^, 27.9.2004 n. 44399, Rosellini e altro, RV 229899; sez. 3^, 5.5.2010 n. 26197, Bressan, RV 247694).

Va anche osservato che la stessa interpretazione della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione presentata dalla società Gubbiotti Moreno forma oggetto di una vantazione di competenza del giudice di merito, la cui eventuale erroneità non può essere sottoposta all’esame della Corte in sede di giudizio di legittimità se non sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione. Tanto premesso, osserva la Corte che le censure della pubblica accusa, anche se contengono il riferimento a determinate risultanze delle indagini di polizia giudiziaria ovvero documentali, si esauriscono sostanzialmente nella contestazione della valutazione del Tribunale del riesame relativa alla mancata prosecuzione della attività di gestione dei rifiuti da parte dell’indagato successivamente alla scadenza dell’autorizzazione; valutazione che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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