Cass. civ. Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 22242 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I coniugi B.A., e L.M.L. propongono ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (che resistono con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento relativi ad "va per gli anni 1995 e 1996 – riguardanti il solo B. – nonchè relativi ad Irpef, Ilor e SSN – riguardanti entrambi i contribuenti, trattandosi di dichiarazione congiunta -, la C.T.R. Veneto, per quel che in questa sede ancora rileva, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso introduttivo), riduceva gli imponibili e i volumi di affari determinati nei provvedimenti impositivi impugnati ed annullava l’avviso opposto con riferimento all’Ilor.

In particolare, essendo gli avvisi de quibus fondati su di un p.v.c. della G.d.F. nel quale si affermava che il B. (artigiano – falegname), pur avendo dichiarato di aver cessato la propria attività, aveva di fatto continuato ad esercitarla senza tuttavia dichiarare fiscalmente i ricavi, i giudici d’appello rilevavano che, se vero che il consumo di energia elettrica nel contatore autonomamente riferibile al capannone artigianale del contribuente, per nulla diminuito dopo la formale cessazione dell’attività artigiana, consentiva di ritenere che detta attività non fosse mai cessata, lo stato di salute del suddetto B. (documentato, ancorchè con certificazioni non particolarmente fidefacenti) consentiva di presumere che tale attività non fosse proseguita in termini tali da assicurare il medesimo reddito dichiarato in precedenza. 2. Deve innanzitutto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, risultando l’appello depositato il 16.3.2004 ed avendo partecipato al relativo giudizio la sola Agenzia delle Entrate.

Col primo motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 917 del 1985, art. 51, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, artt. 21955, 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, i ricorrenti si dolgono della qualificazione come attività di impresa dell’attività svolta dal contribuente, in particolare evidenziando che non sussistevano i presupposti per ritenere che detta attività fosse professionale e non occasionale e che la sentenza impugnata si basava su di un unico elemento (il consumo di energia elettrica) che non solo mancava di relazione con l’attività svolta ma risultava anche contraddetto dallo stesso giudice d’appello, il quale, pur rilevando l’identità dei consumi di energia, tuttavìa, a causa del documentato stato di salute del B., riteneva che tale attività non assicurasse un reddito pari a quello dichiarato nel periodo anteriore alla formale cessazione dell’attività.

Col secondo motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., oltre che vizio di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata in ordine alla quantificazione del presunto volume di affari e del reddito sottratto all’imposizione, rilevando che erroneamente i presunti ricavi erano stati ricostruiti mediante l’applicazione di un ricavo medio per ogni Kw di energia elettrica consumato, senza considerare l’irrazionalità di detto criterio nonchè le circostanze di fatto evidenziate dai contribuenti (cioè il modestissimo quantitativo di energia e di legname utilizzato, compatibile con l’esercizio dell’attività in maniera assolutamente occasionale e con finalità diverse da quelle economiche).

I due motivi possono, per ragioni logiche e di economia espositiva, essere trattati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Giova innanzitutto evidenziare che nella specie per il periodo in contestazione non risulta presentata alcuna dichiarazione e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, nel caso di omessa dichiara2:ione da parte del contribuente, il potere-dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dell’art. 39, bensì dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo, a tal fine utilizzando qualsiasi elemento probatorio e potendo fare ricorso al metodo induttivo, anche avvalendosi di presunzioni c.d. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, -, che determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (v. tra le altre Cass. n. 3115 del 2006, n. 20708 del 2007).

E’ altresì da evidenziare che i giudici d’appello hanno considerato la circostanza che i consumi di energia elettrica riscontrati presso un contatore autonomamente riferibile al capannone dove aveva lavorato (ed in ipotesi continuava a lavorare) il B. utilizzando macchinari che comportavano il consumo di elettricità non erano diminuiti successivamente alla formale cessazione dell’attività, e tale circostanza può certamente costituire un indizio (ancorchè non particolarmente grave e/o preciso) della continuazione dell’attività negli stessi termini, e con i medesimi ricavi.

Tanto premesso, gravava dunque sui contribuenti l’onere della prova contraria (da fornirsi eventualmente anche per presunzioni, tuttavia -in assenza di diversa previsione – dotate dei requisiti di cui al secondo comma dell’art. 2729 c.c.), la cui valutazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile dinanzi a questo giudice di legittimità solo per vizio di motivazione, e non risulta che la sentenza impugnata sia stata censurata (tantomeno in maniera specifica, autonoma ed autosufficiente) per vizio di motivazione in ordine alla omessa o insufficiente considerazione della prova contraria fornita dai contribuenti circa la mancata produzione di reddito tassabile ovvero la produzione di esso in misura inferiore a quella accertata.

In particolare, nel primo motivo i ricorrenti non hanno censurato la sentenza per vizio di motivazione e si sono limitati ad affermazioni generiche tendenti alla mera contestazione del valore indiziario degli elementi forniti dall’Amministrazione (la quale peraltro, come sopra esposto, poteva avvalersi anche di indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), mentre nel secondo motivo, al di la della contestazione della mancata correlazione tra consumi di energia e r ricavi (che si traduce in una ennesima contestazione della idoneità degli elementi indiziar valutati al fine di determinare esistenza e ammontare dei ricavi), i ricorrenti hanno denunciato la mancata considerazione di alcune circostanze di fatto quali il modestissimo quantitativo di energia consumato ed il modestissimo ammontare di legname acquistato. In proposito, tuttavia, è sufficiente evidenziare che in sentenza non vi è alcun accenno nè all’acquisto di legname nè alla relativa quantità e che il ricorso sul punto risulta privo di autosufficienza. Quanto alla asseritamente "modestissima" entità dei consumi elettrici riscontrati presso il capannone, è appena il caso di sottolineare, prescindendo da ogni altra considerazione, che, secondo quanto emergente dalla sentenza impugnata, si tratta pur sempre di un consumo di energia non inferiore a quello riscontrato nel periodo di attività dichiarata (in cui il B. utilizzava il capannone e i macchinari ivi presenti per il proprio lavoro), onde il riferimento alla (limitata) quantità di energia consumata nel capannone non può essere considerato univocamente decisivo nel senso di svalutare la determinazione presuntiva dei ricavi.

L’unico elemento di prova fornito dai contribuenti per contrastare la prova presuntiva offerta dall’Amministrazione è costituito dallo stato di salute del B. (peraltro risultante da documentazione medica non particolarmente fidefacente, come accertato dalla sentenza impugnata, non censurata sul punto) e tale elemento è stato effettivamente preso in considerazione dai giudici d’appello, i quali sulla base di esso hanno ridotto l’entità dei ricavi accertati, senza che peraltro sul punto sia riscontrabile la contraddittorietà della motivazione denunciata dai ricorrenti.

In proposito occorre infatti innanzitutto evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ogni contraddittorietà è suscettibile di infirmare la motivazione, ma soltanto quella che si verifica quando le ragioni esposte per giustificare l’accoglimento o il rigetto delle pretese fatte valere in giudizio siano tra loro inconciliabili al punto da impedire l’individuazione della ratio decidendi, dovendosi invece escludere il vizio quando, ad onta di una formale ed esteriore contraddittorietà, questa non incida sulla sostanza del decidere e non impedisca di individuare l’iter logico seguito dal giudice (v. tra le altre Cass. n. 11918 del 2003).

Peraltro nella specie non sussiste contraddittorietà neppure meramente formale ed apparente.

Giova in proposito infatti rilevare che i giudici d’appello hanno considerato il valore indiziante (dell’esistenza e della entità dei ricavi) rappresentato dal consumo di energia elettrica presso il capannone dove il B. svolgeva la propria attività artigianale (in quanto risultato non inferiore al consumo riscontrato nel periodo di attività dichiarata) e tuttavia hanno anche calcolato l’incidenza sui ricavi della malattia dedotta dal B. specificando che un minor lavoro (quindi un minor ricavo) in ragione delle peggiorate condizioni di salute era possibile nonostante non fosse variato il consumo di energia elettrica presso il capannone, poichè l’attività di falegname si svolge anche all’esterno. Tale ultima considerazione non è però idonea ad inficiare il valore indiziario dei consumi elettrici non diminuiti nel periodo successivo alla cessazione dell’attività, trattandosi di un indizio (ancorchè non grave nè specifico) che, pur tenendo conto che il lavoro del falegname non si svolge solo all’interno del capannone o della bottega artigiana, conserva una propria logica e una propria valenza, ancorchè non assolute e suscettibili di ridimensionamento in relazione alla emersione di elementi probatori di segno contrario, come nel specie è accaduto.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia e condanna parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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