Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Gli imputati G.V. e S.A. hanno proposto ricorso per Cassazione per l’annullamento della sentenza 5 dicembre 2007 della Corte di Appello di Roma sez. Minorenni con la quale sono stati ritenuti responsabili – e condannati alla pena di giustizia – del reato di violenza sessuale di gruppo perpetrata ai danni di una giovane. Costei ha riferito che, mentre si trovava su di un autobus (dove era scoppiato un tumulto tra i ragazzi tanto che l’autista aveva chiesto aiuto alla polizia) il G. aveva cercato di toglierle la maglietta ed il S. le aveva preso la testa portandola verso le sue parti intime proferendo frasi volgari; dopo che si era rialzata, tale D.G. (giudicato separatamente) l’aveva abbracciata.
Gli imputati, con un unico motivo, deducono che la fattispecie non avrebbe dovuto essere sussunta nella ipotesi di violenza sessuale di gruppo perchè le condotte degli agenti sono state autonome seppure in un rapporto di contestualità spazio – temporale; non vi era un previo accordo nè un programma comune per l’esecuzione degli atti sessuali.
Il problema di diritto che il caso pone concerne l’individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall’art. 609 octies cod. pen. e di quelli distintivi di tale delitto dalla violenza sessuale singola o dal concorso di persone nel reato.
La partecipazione di più soggetti riuniti ad atti di violenza sessuale imprime al fatto un grado di maggiore disvalore, rispetto alla ipotesi dell’art. 609 bis cod. pen., per la peculiare lesività della condotta e conseguente capacità di intimidazione del soggetto passivo; la compresenza di più aggressori è idonea ad eliminare o ridurre la forza di reazione della vittima ed a determinarne effetti fisici di particolare pregnanza.
L’azione collettiva presuppone la presenza di più persone al momento e sul luogo del delitto (e tale requisito è l’elemento differenziatore con il concorso di persone nel reato); non è richiesto, per il perfezionamento della fattispecie, un accordo preventivo e, tantomeno, una programmazione del delitto essendo sufficiente una adesione, anche estemporanea, al progetto criminoso altrui (ex plurimis: Cass. Sez. 3 sentenza 34212/2010).
Non è condivisibili sul punto – perchè contrarie allo spirito della legge ed alla costante giurisprudenza di legittimità – la contraria tesi del ricorrente sulla necessità di un previo accordo con divisione di compiti sull’esecuzione dell’atto sessuale; di conseguenza, è irrilevante la circostanza – plausibile per lo snodarsi dei fatti precisati nella sentenza – della mancanza di un preventivo disegno criminoso tra gli imputati. Tanto premesso, la Corte di Appello (con motivato accertamento fattuale che sfugge al sindacato di legittimità) ha messo in luce non solo la contemporanea presenza degli aggressori, ma la loro cooperazione per impedire alla vittima di reagire, spingendola e ponendola nella condizioni di non potere difendersi, in tale modo, favorendo reciprocamente l’azione l’uno dell’altro; la condotta di un agente si poneva strettamente collegata a quella del correo saldandosi in una unica azione delittuosa.
Non corrisponde alla ricostruzione storica dei fatti della impugnata sentenza, la deduzione difensiva (sulla quale si fonda la conclusione in diritto) che le condotte degli imputati, pur avvenute nello stesso contesto, fossero sostanzialmente autonome.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
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