Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-05-2011) 17-06-2011, n. 24413

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OLIVIERI Emiliana di Torino.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’imputato P.D. è stato ritenuto responsabile da entrambi i Giudici di merito di violenza sessuale continuata ai danni V. minore degli anni quattordici e figlia della sua convivente. Il processo trae origini dalla confidenza fatta, con molta fatica ed angoscia, ad una educatrice scolastica dalla ragazza circa le attenzioni di natura sessuale che il P. aveva nei suoi confronti; il racconto accusatorio era stato ripetuto, con abbondanza di particolari sulle modalità delle violenze, ad una insegnante, ai genitori e nella audizione dello incidente probatorio (seguito da una perizia sulla minore che aveva accertato la sua capacità a testimoniare). I Giudici hanno ritenuto attendibile la narrazione di V. dopo avere escluso il movente calunniatorio o di rappresaglia nei confronti dell’ex convivente della madre dal momento che la minore si era confidata con l’educatrice pregandola di serbare il silenzio. Anche i segni di sofferenza dimostrati nel corso dello incidente probatorio (ove la ragazza era ricorsa alla scrittura per esprimersi) sono stati reputati indici di sincerità. La circostanza che solo nella audizione protetta V. abbia aggiunto particolari non prima riferiti (un rapporto orale completo) è stata dalla Corte spiegata con la maggiore serenità della minore per sentirsi tutelata dagli adulti di riferimenti. I Giudici hanno disatteso la confutazione della difesa secondo la quale la circostanza che la perizia sulla capacità a testimoniare fosse stata disposta dopo la deposizione ha spostato la verifica probatoria in senso verificazionista dell’accusa.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione. Lamenta che non si sia data risposta ai motivi di appello, in particolare, a quelli che censuravano i risultati della perizia di ufficio sulla minore e non si siano presi in considerazione i rilievi del consulente di parte;questo esperto aveva messo a fuoco come la minore, per il dissestato ambiente familiare, avesse uno squilibrio affettivo con vissuti di insicurezza, di abbandono e con frequenti conflitti con i genitori e con l’imputato, nei confronti del quale nutriva sentimenti di astio, che potrebbero avere minato le genuinità della sua deposizione. Il ricorrente osserva che i Giudici hanno sottovalutato le profonde diversità di versioni fornite da V. che hanno indotto il Pubblico Ministero a riformulare il capo di imputazione;

lamenta il mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravata; ritiene eccessivo l’aumento di pena per la continuazione e la somma liquidata a titolo di provvisionale.

Si deve, innanzi tutto, disattendere la censura difensiva sul deficit motivazionale della impugnata sentenza nella quale, dopo una accurata esposizione dei fatti e del contenuto della prima decisione, è stata data una puntuale risposta alle deduzioni difensive.

Sia il Tribunale sia la Corte di Appello hanno usato la necessaria cautela ed il dovuto rigore critico nel valutare le dichiarazioni della giovane accusatrice.

I Giudici di merito hanno messo a fuoco plurimi indici significativi della attendibilità di V. primo tra tutti – e decisivo – la genesi della notizia di reato che esclude ogni intento calunniatorio in quanto la minore non solo non ha preso la iniziativa di rendere pubblici i fatti, ma ha espressamente sollecitato la educatrice con cui si è confidata a non diffonderli. Tale rilievo esclude alla radice la tesi che la ragazza strumentalizzasse le sue accuse per ottenere un vantaggio personale o per evitare una situazione sgradita (come quella prospettata dalla difesa di una possibile riappacificazione tra la madre e l’imputato).

Il ricorrente insiste sui sentimenti negativi della ragazza nei suoi confronti che avrebbero potuto spingerla a riferire circostanze non vere; tali sentimenti (peraltro indimostrati), anche se nutriti, non hanno incidenza per la ferma volontà di V. di limitare le sue confidenze nell’ambito della riservatezza con la educatrice.

Cartina di tornasole della attendibilità della ragazza è la sua reazione emotiva, non simulabile, nel rievocare i fatti (tanto da non era in grado di verbalizzali) che dimostra una dolorosa ferita ancora aperta e appalesa come narrasse episodi vissuti e non inventati; sul punto, è appena il caso di ricordare come il comportamento tenuto dal minore nel corso dell’interrogatorio ed i suoi messaggi non verbali siano di fondamentale importanza per la corretta valutazione della testimonianza.

E’ vero, come sottolineato dal Difensore, che V. in sede di incidente probatorio ha ampliato per la prima volta il suo racconto accusatorio e, di conseguenza, la sua versione dei fatti non è stata sempre omogenea.

Questa circostanza è stata presa nella dovuta considerazione dalla Corte di Appello che ha giustificato l’arricchimento del primitivo narrato con motivazione congrua, plausibile, corretta (in precedenza riferita) che non può essere messa in discussione in questa sede.

Per quanto concerne la periziale critiche difensive si incentrano nel metodo (perchè effettuata dopo la testimonianza della minore) e sul merito perchè non ha scandagliato le dinamiche interpsichiche della minore, soprattutto nei rapporti con i genitori e il dissestato ambiente familiare.

Ora tali indagini sono necessarie allo scopo di evidenziare eventuali influenze suggestive estere e le dinamiche che hanno condotto il minore a riferire la sua esperienza. Nel caso in esame, nessuno, neppure l’imputato, ha insinuato il dubbio che V. sia stata manipolata e sia il veicolo di altrui intenti calunniosi; lo squilibrio affettivo, evidenziato dal consulente di parte, non ha inciso sulla sua capacità di testimoniare accertata dal perito secondo il quale V. aveva competenze cognitive che le consentivano di percepire, comprendere e riferire le sue esperienze.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si osserva che la Corte territoriale ha giustificato l’esercizio del suo potere discrezionale in materia specificando le ragioni per le quali la pena inflitta fosse adeguata al caso; la motivazione è congrua ed esaustiva e, pertanto, insindacabili in sede di legittimità.

La statuizione sul quantum della somma assegnata a titolo di provvisionale, non essendo suscettibile di passare in giudicato, non è.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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