T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-06-2011, n. 5479 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione comunale di Castelnuovo di Porto in data 30 dicembre 2008 e depositato il successivo 12 gennaio 2009, la ricorrente espone di avere spianato un terreno in forte declivio in Via Tiberina n. 15 per realizzare un capannone regolarmente autorizzato.

Espone altresì che il Comune con ordinanza n. 7 del 2005 ordinava la sospensione lavori perché l’intervento era ritenuto illegittimo, in quanto esteso a terreni non ricompresi nel progetto approvato, ordinando quindi alla ricorrente di provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi.

Con ulteriore ordinanza del 25 ottobre 2005 il Sindaco ordinava, altresì, alla ricorrente una accurata verifica dei luoghi, onde scongiurare pericoli alla pubblica incolumità per lo smottamento del terreno. La ricorrente chiedeva il dissequestro del terreno ed ottemperava all’ordine, comunicando all’Ente con nota del 4 settembre 2007 di avere eseguito la messa in pristino delle quote soltanto per l’80%, poiché il restante 20% era leggermente difforme dalle quote originarie in quanto la messa in sicurezza che evitava la fuoriuscita dell’acqua e detriti nella strada sottostante aveva modificato l’andamento del terreno. Concludeva chiedendo che l’Amministrazione facesse conoscere se doveva ripristinare le quote originarie, vedendosi invece notificare il verbale di accertamento di inottemperanza a distanza di due anni.

Avverso tale atto propone un’unica articolata doglianza di eccesso di potere per contraddittorietà di provvedimenti, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia, violazione dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, dapprima tramite un difensore e successivamente, deceduto quest’ultimo in data 4 ottobre 2010, ne subentrava un secondo che si riportava alle conclusioni del suo predecessore, rassegnandone di opposte a quelle della società ricorrente.

Con istanza del 3 novembre 2010 parte ricorrente ha chiesto la concessione della sospensione del provvedimento gravato.

Alla Camera di Consiglio del 9 dicembre 2010 la ricorrente ha rinunciato alla cautelare.

Previo scambio di memorie tra le parti il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 14 aprile 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso la società ricorrente, in atto titolare di un provvedimento autorizzatorio a prot. n. 10346 del 4 agosto 2004 per la realizzazione di un edificio industriale in Via Tiberina, impugna il verbale di accertamento dell’inadempienza all’ordinanza n. 7 del 18 luglio 2005, con la quale il Comune di Castelnuovo di Porto le ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi nel terreno dove il capannone dovrebbe sorgere, stanti "i rilevanti movimenti di terra, consistenti in escavazioni e riporti di altezze variabili calcolati in un volume di circa mc. 150.000" interessanti particelle catastali sottoposte a vincolo ambientale e paesistico ed interessanti inoltre la fascia di rispetto della Strada Provinciale Tiberina.

2. Avverso il detto verbale, in sostanza, la ricorrente rappresenta che a seguito dell’ordinanza di ripristino n. 7 del 2005 ed all’ordinanza del Sindaco n. 76 dell’ottobre 2005, ha presentato un progetto assunto a protocollo comunale n. 6645 del 23 maggio 2006 per il ripristino del suolo, proponendo la ricostituzione parziale del terreno che, in quanto franoso, non si prestava più al completo ripristino. Al termine dell’intervento, con nota del 4 settembre 2007, faceva appunto presente al Comune di avere potuto ricostituire la maggior parte del suolo, mentre la restante risultava leggermente difforme dalle quote originarie, in quanto la messa in sicurezza che evitava la fuoriuscita dell’acqua e dei detriti nella strada sottostante aveva modificato l’andamento del terreno.

Tutto ciò premesso lamenta, dunque, che nonostante che a chiusura della ridetta nota del 2007 avesse richiesto all’Amministrazione se doveva ripristinare le quote del terreno secondo la loro originaria pendenza il Comune dapprima è rimasto silente e quindi ha notificato l’atto impugnato, dettato da palese difetto di istruttoria e da manifesta ingiustizia ed in violazione oltre tutto il dovere di pubblicità e trasparenza che dovrebbe presiedere all’attività pubblica.

3. La censura è smentita da una corretta ricostruzione dei fatti.

I rilevanti movimenti di terra accertati per circa mc. 150.000 sull’area di che trattasi, situata sul terreno di una ex cava in prossimità della Via Tiberina, sono stati accertati con un verbale del 12 luglio 2005, quando in sede di sopralluogo l’Ufficio tecnico comunale verificava che detti spostamenti e riporti ad altezze variabili erano stati fatti sine titulo e che essi interessavano particelle vincolate e l’area di rispetto stradale, con la conseguenza che l’Amministrazione comunale ingiungeva alla società ricorrente la sospensione dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi con la citata ordinanza n. 7 del 2005, come dalla stessa interessata rappresentato.

Accadeva tuttavia che a causa delle abbondanti piogge dell’autunno 2005, il Servizio Viabilità della Provincia di Roma in data 20 ottobre 2005, a seguito di uno smottamento del terreno interessante il rilevato di terra abusivamente realizzato, era costretto ad intervenire onde garantire la sicurezza stradale, sicché il Sindaco ordinava alla società ricorrente con ordinanza n. 76 del 25 ottobre 2005 di eseguire sul terreno, sotto la guida di un tecnico qualificato, una accurata verifica e tutti "i lavori di consolidamento necessari per la messa in sicurezza del sito e l’eliminazione del pericolo", senza pregiudizio per l’azione penale.

In data 29 dicembre 2005 il Comune, visto che alla predetta ingiunzione non era seguita alcuna azione fattiva, comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, nota alla quale l’interessata rispondeva di non avere potuto procedere a causa del perdurare del sequestro penale dell’immobile (risposta STESIM del 27 gennaio 2006).

In data 13 aprile 2006 i sigilli apposti all’area in questione venivano rimossi dietro provvedimento della Procura della Repubblica di Tivoli ed il successivo 26 aprile, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 5218, la ricorrente comunicava all’Ente di volere dare inizio ai lavori con il ripristino delle opere contenute nell’ordinanza sindacale n. 76 del 25 ottobre 2005.

Seguivano due sopralluoghi del Comune per verificare lo stato dell’intervento di ripristino, uno del 4 maggio ed uno del successivo 12 maggio 2006, nel primo dei quali l’Ufficio Tecnico comunale rilevava che "Al momento del sopralluogo erano in atto attività edilizie con mezzi meccanici e modesti movimenti di terra rispetto a quanto rilevato nella relazione di sopralluogo del 18 luglio 2005, nell’area vincolata, precedentemente sottoposta a sequestro…" Entrambi concludevano che al momento non risultava ripristinato lo stato originario dei luoghi.

A questo punto, contrariamente a quanto opposto in ricorso dalla società interessata, secondo la quale sulle modalità di ripristino vi sarebbe stata acquiescenza dell’Amministrazione comunale che a fronte del "progetto dettagliato" non ha offerto "alcuna osservazione o diversa istruzione", posto che il ripristino del terreno non era più possibile secondo la conformazione del suolo precedente all’intervento, l’Ente, a seguito dei due sopralluoghi citati, ha risposto negativamente al progetto della ricorrente con provvedimento prot. 6747 del 24 maggio 2006, rilevando che l’interessata avrebbe dovuto prima provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in ottemperanza all’ordinanza n. 7 del 18 luglio 2005 e, dopo gli accertamenti delle competenti autorità, riproporre eventualmente il progetto all’esame del Comune.

La ricorrente tuttavia procedeva ugualmente alla esecuzione del progetto ed al termine di tali operazioni, con nota a prot. 12814 del 4 settembre 2007 comunicava all’Ente che si era potuti ritornare alle quote originarie soltanto all’80% circa, laddove il restante 20% era leggermente difforme dalle quote originarie in quanto la messa in sicurezza che evitava la fuoriuscita dell’acqua e dei detriti nella strada sottostante aveva modificato l’andamento del terreno, dichiarandosi disponibile, come sopra accennato, al ripristino totale dietro autorizzazione scritta.

Anche qui la corretta esposizione dei fatti non consente di condividere le prospettazioni di parte ricorrente, dal momento che, ancora una volta contrariamente a quanto esposto in ricorso, il Comune a fronte della comunicazione della società interessata in data 4 settembre 2007, il giorno successivo effettuava un sopralluogo col Corpo Forestale dello Stato per verificare l’avvenuto ripristino dello stato originario dei luoghi, rilevando che ciò non era accaduto. In particolare il piano di campagna post operam confrontato con quello ante operam e ricavato sia da piante in possesso dell’Ufficio tecnico comunale, sia da documentazione fotografica del fronte della cava (prodotte in atti sia la pianta che le foto) poneva in rilievo un dislivello in alcuni casi anche di tre metri e comunque variabili da m. 1,00 a m. 3,00 interessanti superfici parziali del sito in prossimità della zona adiacente la Via Tiberina e la strada di accesso al cantiere, rispetto a quanto originariamente autorizzato col titolo abilitativo.

A fronte di tali notazioni vanno, pertanto, del tutto rigettati il proposto eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà nell’operato dell’Amministrazione, con conseguente reiezione del ricorso.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la S.I. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di Euro 2.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Castelnuovo di Porto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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