T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 21-06-2011, n. 5498 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Signor S.A.G. impugna dinanzi a questo Tribunale l’ordinanza sindacale n. prot. n. 575 del 4 maggio 1990 con la quale gli è stato contestato l’abusivo mutamento della destinazione d’uso dell’appartamento di sua proprietà sito in Roma, Via Padova n. 21 da abitazione ad ufficio privato nonché di avere eliminato il vano cucina nel ridetto appartamento, di talché gli ha ingiunto la sospensione dei lavori e la rimozione delle opere abusivamente realizzate.

Il ricorrente sostiene che il provvedimento sindacale adottato nei suoi confronti sia illegittimo per genericità, per carenza di istruttoria e dei presupposti dell’atto repressivo in quanto il mutamento di destinazione d’uso dell’appartamento è avvenuto nel lontano 1981 quando l’ordinamento all’epoca non rendeva necessario alcun titolo abilitativo, tenuto conto che non furono realizzate opere di alcun tipo.

Da qui il ricorso con richiesta di annullamento dell’atto impugnato.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale contestando analiticamente le avverse prospettazioni e confermando la correttezza del comportamento posto in essere dagli Uffici competenti.

Con ordinanza n. 1195 del 1990 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente.

Depositate ulteriori memorie da parte del Comune resistente, il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica dell’11 maggio 2011.

3. – Dalla documentazione prodotta dal Comune può ricostruirsi lo sviluppo istruttorio che ha condotto all’adozione dell’ordinanza sindacale qui impugnata.

E’ anzitutto confermato (ma ciò non viene contestato dal ricorrente) che vi sia stato mutamento di destinazione d’uso dell’appartamento di Via Padova in Roma da abitazione ad ufficio turistico (agenzia di viaggi) nonché l’intervento di eliminazione del vano cucina.

E’ altresì specificato che per l’abuso in questione non è stata mai presentata alcuna domanda di condono edilizio.

4. – Nel settore edilizio il mutamento di destinazione di uso consiste nel variare la destinazione per la quale l’immobile è urbanisticamente destinato. Esso può essere realizzato con opere, ed in tal caso è soggetto a licenza o concessione ovvero a semplice autorizzazione, a seconda del tipo di intervento, o senza opere ed in tal caso è soggetto a semplice autorizzazione.

Ne discende che, salva una diversa caratterizzazione del territorio, ai fini del legittimo mutamento d’uso "funzionale" di un locale, inteso quale variazione di destinazione degli immobili non implicante la realizzazione di opere edilizie, non essendo richiesta concessione edilizia, è illegittimo l’ordine sindacale di demolizione, motivato con l’assenza o la difformità di idoneo titolo concessorio.

Viceversa, l’ipotesi di un mutamento di destinazione d’uso non già funzionale, bensì strutturale (e, cioè, connesso e conseguente all’esecuzione di opere) necessita di apposita concessione il cui difetto legittima la demolizione delle opere stesse; in detta evenienza rileva, infatti, il profilo risultante dalla combinazione dei due elementi individuati (il mutamento di destinazione d’uso del fabbricato interessato ai lavori e la realizzazione di opere a quello finalizzata) sicché in difformità, ovvero in difetto, di concessione, andranno considerate abusive non solo le opere di costruzione vere e proprie ma anche quei lavori interni che, per quanto modesti, appaiono necessari a rendere possibile la nuova destinazione.

Nel caso di specie – tenuto conto della forza fidefacente dei documenti redatti dagli Agenti della Polizia municipale che hanno svolto il sopralluogo (depositati dalla difesa dell’Amministrazione resistente) – è confermato che il mutamento di destinazione d’uso è avvenuto con opere, in particolare l’eliminazione del vano cucina, di talché si ricade nella ipotesi di mutamento strutturale per il quale avrebbe dovuto essere richiesto l’apposito titolo abilitativo.

Ne deriva che l’intervento realizzato dal ricorrente va classificato come abusivo e che, quindi, pur l’ordinanza sindacale appare legittima anche perché espressamente precisa in motivazione le caratteristiche dell’intervento abusivo contestato.

Del resto è confermato che il ricorrente non ha presentato mai domanda di condono dell’abuso di cui sopra.

5. – In ragione di tutto quanto si è sopra esposto il Collegio reputa infondate le censure dedotte dalla parte ricorrente, di talché il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno imputate alla parte ricorrente in favore del Comune resistente, in applicazione dell’art. 91 c.p.c. novellato per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., liquidandosi nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (euro duemila/00), come da dispositivo.
P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente, Signor S.A.G., a rifondere le spese di giudizio in favore del Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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