T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-06-2011, n. 5521 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La signora Patrignani, proprietaria dell’unità immobiliare sita in Roma, via dei Promontori n. 438, rappresenta di aver realizzato sulla stessa, senza il titolo abilitante, un ampliamento sulla terrazza di pertinenza, mediante demolizione e ricostruzione di tamponatura esterna con vano portafinestra nonché una modifica delle tramezzature interne per una diversa distribuzione degli spazi interni.

In seguito a ciò, la ricorrente ha presentato nel 2004 due domande di condono – prot. n. 564604 per l’ampliamento e prot. n. 564613 per le opere interne – allegando l’attestazione di pagamento dell’oblazione e la documentazione prescritta.

Successivamente, con racc.ta a.r. inviata il 24.1.2011, la signora Patrignani ha chiesto al Comune di Roma, Ufficio condono edilizio di voler adottare i provvedimenti conclusivi delle suddette pratiche di condono edilizio entro e non oltre 30 giorni.

Il Comune di Roma non ha adottato alcun provvedimento riguardo il procedimento di condono attivato.

Pertanto, la signora Patrignani ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Roma nell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento volto ad ottenere il condono edilizio, attesa l’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’Amministrazione comunale; al riguardo, ha dedotto quale motivo di impugnazione la 1) Violazione della Legge n. 241 del 1990. Violazione dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un atto espresso e motivato. Violazione della L.R. n. 12 del 2004, in quanto la condotta omissiva del Comune si sarebbe protratta oltre il termine assegnato ex lege per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 241 del 1990, violando altresì i principi costituzionali di buon andamento, trasparenza, imparzialità, speditezza ed efficacia dell’azione amministrativa, ribaditi dalla predetta Legge n. 241 del 1990. Peraltro, in materia di condono l’art. 6 della L.R. n. 12 del 2004 assegna al Comune il termine di 36 mesi per l’esame delle domande, stabilendo che la mancata adozione di un provvedimento negativo entro detto termine equivale a titolo abilitativo in sanatoria.

Conclude la ricorrente con la richiesta di declaratoria dell’illegittimità del silenzio del Comune di Roma sulle predette domande di condono edilizio nonché dell’obbligo del Comune di concludere i procedimenti attivati con un provvedimento finale, con nomina di commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso producendo documentazione.

All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. 2. Nel merito, il ricorso presenta profili di fondatezza e va, pertanto, accolto, nei sensi di seguito precisati.

2.1. Il Collegio osserva che il petitum della domanda ricade nel giudizio disciplinato dagli articoli 31 e 117 del c.p.a., introdotti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, norme che regolano gli aspetti processuali del rito speciale per le controversie instaurate a fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione, nonché nel meccanismo di formazione "automatica" del silenzio, di cui alla disciplina "sostanziale" dettata dall’art.2 della Legge n.241 del 1990 e succ. mod.. In particolare, la domanda è stata proposta nel giudizio diretto ad accertare se il silenzio serbato da una Pubblica Amministrazione sull’istanza del richiedente ad adottare provvedimenti conclusivi su procedimenti attivati (pratiche di condono edilizio) violi, o meno, l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza stessa (in generale, cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 9 gennaio 2002, n.1). Scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto, quindi, è ottenere un provvedimento esplicito dell’Amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione sulla fondatezza o meno della sua pretesa, garantendo così l’obbligo di pronuncia espressa (positiva o negativa) e motivata nonchè del rispetto del clare loqui gravante sull’Amministrazione, in ottemperanza ai principi, di portata ancora più generale, di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra P.A. e privato nonché correttezza e buona amministrazione di cui all’art.97 della Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2008, n. 793; Tar Lazio, Roma, sez. II, 15 luglio 2009, n. 7011; idem, sez. III, 2 febbraio 2010, n.1397; idem, sez. II bis, 9 novembre 2010, n. 33339).

Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risulta formalmente concluso dal Comune di Roma il procedimento avviato con l’istanza proposta dalla ricorrente, con la conseguenza che, allo stato, rileva la perdurante e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione riguardo la specifica richiesta di provvedere all’adozione di un provvedimento conclusivo sulle suddette pratiche di condono edilizio presentate dalla sig.ra Patrignani.

Né appare ammissibile, in questo specifico ambito di rito, quanto comunicato dell’Amministrazione comunale (nota 8 aprile 2001, prot. n. 20104), costituitasi in giudizio, e formulato in modo generico, riguardo le circostanze di fatto relative alla presentazione delle domande di condono, senza uno specifico pronunciamento esplicito sulle ragioni, ove sussistenti, che impediscono di dar corso al procedimento di parte, in aderenza ai generali principi costituzionali di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. In disparte la circostanza, in materia di condono edilizio, del meccanismo di silenzioaccoglimento sulla domanda di condono edilizio presentata, che a determinate condizioni opera, una volta che siano decorsi 36 mesi dalla scadenza del termine di pagamento della terza rata relativa agli oneri concessori, ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale n. 12 del 2004, in parziale analogia a quanto previsto in generale dall’art. 32 del D.L.n. 269 del 2003, con. mod. dalla Legge n. 326 del 2003 e dall’art. 35 della legge n. 47 del 1985.

2.2. Nella specie, dalla constatata formazione del silenzio sussistono i presupposti di operatività, in favore della ricorrente, del relativo meccanismo di tutela giurisdizionale e pertanto, va accolto il ricorso proposto, fermo restando che l’accoglimento del gravame comporta esclusivamente l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza proposta dal soggetto interessato in modo espresso e motivato, assegnando al Comune di Roma il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notificazione a cura di parte ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, e con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice – su istanza di parte nominerà un Commissario "ad acta" per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo per il Comune di Roma di provvedere in modo espresso e motivato sull’istanza prodotta dalla ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, nei termini e nei modi di cui in motivazione;

– compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *