Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 17-06-2011, n. 24456 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 06.07.2010 il Tribunale del riesame di Catanzaro respingeva l’impugnazione proposta nell’interesse dell’indagato C.G. contro il decreto di sequestro probatorio dell’area, sita in località (OMISSIS) del comune di (OMISSIS), già costituente terreno demaniale pertinente al corso d’acqua (OMISSIS), disposto dal P.M. in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 635, comma 2 in relazione all’art. 625 c.p., n. 7; artt. 110 e 734 c.p. e art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. 1.1 Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore del predetto C. lamentando a) la violazione di legge sotto il profilo dell’assenza di specifica indicazione delle finalità probatorie nel decreto di sequestro e, di conseguenza, dell’ordinanza del Tribunale del riesame, che lo ha confermato; b) l’erronea applicazione dell’art. 253 c.p.p., e segg., perchè la motivazione adottata dal P.M. avrebbe giustificato il sequestro preventivo dell’area da richiedere al GIP; c) la mancanza di motivazione in ordine alla circostanza che il sequestro ha riguardato un terreno che non ha natura demaniale, essendo stato trasferito all’indagato con decreto di trasferimento del giudice delegato al fallimento della cooperativa Agrumaria.
Motivi della decisione

2. Il ricorso non è fondato e deve, perciò, essere rigettato.

2.1 Il sequestro probatorio operato dal P.M. è un mezzo di ricerca della prova, presuppone l’esistenza di una notizia criminis e richiede la forma del decreto motivato; tuttavia, mentre la mancata indicazione nel decreto del reato in relazione al quale il provvedimento è adottato non può in alcun modo essere integrata dal Tribunale del Riesame spettando al solo P.M. l’individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini, la carenza di tipo motivazionale può essere colmata dal predetto Tribunale del Riesame nell’esercizio dei poteri di integrazione ad esso riconosciuti dalla legge. Rv. 238517 Rv. 241881 Rv.242268. 2.2 Anche dopo l’intervento sul tema da parte delle Sezioni Unite (sent. n. 5876 del 13.2.2004, Ferazzi), la Corte di Cassazione ha avuto modo di riaffermare che il Tribunale del Riesame, in sede di rinvio, può integrare la motivazione del decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero, quando questi ha affermato l’esistenza di esigenze probatorie senza tuttavia indicarle specificatamente (n. 30328 del 12.7.2004); l’affermazione del principio giurisprudenziale, come logica conseguenza, implica che il potere di integrare una insufficienza motivazionale del P.M., spetta, a maggior ragione, al Tribunale del riesame che giudichi prima della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte Suprema.

2.3. Orbene, ritiene il Collegio che tale principio giurisprudenziale si giustifichi anche in considerazione di quanto disposto dagli artt. 257 e 324 c.p.p., e art. 309 c.p.p., comma 9, tenuto anche conto che tale ultima norma, nell’assegnare al giudice del riesame il potere di confermare il provvedimento impugnato anche per motivazioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso, non fa distinzione tra misure cautelari personali o reali (disposte dal giudice) e misure probatorie (disposte dal Pubblico Ministero).

2.4 Di conseguenza, pur spettando esclusivamente al pubblico ministero il potere discrezionale,- non surrogabile dal giudice,- di indicare le esigenze probatorie del sequestro (come mette bene in luce la sentenza Ferazzi), quando il pubblico ministero ha affermato genericamente l’esigenza probatoria, il giudice del riesame può, in base al combinato disposto degli artt. 257 e 324 c.p.p. e art. 309 c.p.p., comma 9, confermare il sequestro integrando la motivazione del Pubblico Ministero, attraverso l’indicazione più specifica delle esigenze probatorie che lo sorreggono (che già peraltro, nel caso in esame, risultavano indicate nel provvedimento di sequestro del P.M. in modo indubbiamente esaustivo). (n. 45212 del 08.11.2007 rv.

238517; n. 39382 del 08.10.2008 rv. 241881; n. 47120 del 26.11.2008 rv. 242268).

2.5 Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, nel dare atto che il P.M. aveva già indicato una chiara ed espressa finalità probatoria nella necessità di "cristallizzare lo stato dei luoghi", e che ciò era funzionale alla verifica, nel dettaglio, dei termini e delle modalità di commissione degli illeciti, ha specificato ulteriormente i presupposti e la finalità probatoria, precisando che il sequestro in parola risultava legittimo in quanto "il mantenimento del vincolo sui beni in questione appare, allo stato, condizione indispensabile ad assicurare finalità investigative (e non di carattere preventivo, come infondatamente lamentato dal ricorrente) proprie dell’impugnato provvedimento." L’ulteriore motivo di ricorso, relativo alla fondatezza delle ipotesi di accusa, sono manifestamente infondati perchè attengono al merito e non sono pertanto valutabili in sede di legittimità.

Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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